Con la sentenza n. 25326/2022 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla non ammissibilità al lavoro di pubblica utilità al conducente che abbia provocato un incidente in stato di ebbrezza.
Lunedi 22 Agosto 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Bergamo dichiarava Tizia responsabile del reato di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera b), commi 2 bis e 2 sexies, per avere guidato un'autovettura in stato di ebbrezza (tasso alcolemico pari a 1,72- 1,81 g/l), con le aggravanti di aver causato un incidente stradale e dell'orario notturno, condannandola alla pena di anni 1 mesi 4 di arresto e Euro 6000,00 di ammenda, che sostituiva in lavoro di pubblica utilita'.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia, formulando un unico motivo, propone ricorso con il quale deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare della disposizione di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, codice strada, che esclude espressamente i casi di contravvenzione aggravati dall'incidente stradale dalle ipotesi per le quali la pena puo' essere sostituita dal lavoro di pubblica utilita'.
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto rileva che:
a) Il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante dell'aver provocato il conducente in stato di ebbrezza un incidente stradale;
b) tale circostanza fa scattare l'operativita' del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita', previsto dall'articolo 186 C.d.S., comma 9 bis, e cio' anche quando, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.
Decisione: Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con cui e' stata disposta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita'.