Cassazione: il danno da “perdita parentale” deve essere provato: no alle presunzioni

Sentenza n. 17006 del 25 luglio 2014.
Cassazione: il danno da “perdita parentale” deve essere provato: no alle presunzioni
Lunedi 8 Settembre 2014

Il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, respingeva l'impugnazione proposta dagli eredi (i fratelli del defunto) contro la sentenza del tribunale, che aveva rigettato le domande volte ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, jure hereditatis e jure proprio (danno morale, biologico ed esistenziale), in conseguenza del decesso del proprio comune fratello avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro.

Nella motivazione, la Corte distrettuale rilevava, tra l'altro, che i ricorrenti non avevano fornito alcun allegazione in punto di fatto circa l'esistenza dei danni patiti in conseguenza del decesso del congiunto, ma si erano limitati ad affermarli semplicemente, muovendo dal presupposto che essi sarebbero sussistenti in re ipsa per effetto del puro e semplice legame di parentela che univa i ricorrenti al defunto.

Il giudice di appello, in proposito, ribadiva peraltro che l'assenza, come nel caso di specie, di qualsiasi allegazione fattuale rendeva impossibile il ricorso a presunzioni, perché secondo la giurisprudenza di legittimità, che in fattispecie analoghe alla presente ha ritenuto utilizzabili le presunzioni, “tale utilizzabilità attiene al momento probatorio, cui si può accedere solo dopo che sia stata effettuata la preliminare ed essenziale allegazione fattuale dell'esistenza del c.d. danno morale, che qui manca”.

 

Proposto ricorso in Cassazione, sez. Lavoro, gli Ermellini, con la sentenza del 25 luglio 2014, n. 17006, respingono l'impugnazione, ritenendo corretta anche da un punto di vista logico- giuridico la decisione del giudice di appello, e ribadiscono alcuni principi -cardine in materia di risarcimento del danno non patrimoniale “da perdita parentale “:

 

a) il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria, sicché le tradizionali sottocategorie del "danno biologico" e del "danno morale" non possono essere invocate singolarmente per un aumento della relativa liquidazione, anche se continuano a svolgere una funzione solo descrittiva del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile (vedi, per tutte: Cass. 15 gennaio 2014, n. 687; Cass. 20 novembre 2012, n.20292);

 

b) ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno subito a causa della uccisione di un prossimo congiunto non hanno rilievo le qualificazioni adoperate dagli interessati, ma è necessario che il pregiudizio prospettato venga compiutamente descritto e che ne vengano comunque allegati e provati gli elementi costitutivi ( vedi, fra le altre: Cass. SU 16 febbraio 2009, n.3677; Cass. 17 luglio 2012, n. 12236);

 

c) in particolare, nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza - allegata e provata dagli interessati - quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e di frequentazione, la situazione di convivenza, l'età della vittima e dei singoli superstiti, nonché, laddove si tratti di soggetti non appartenenti alla c.d. famiglia nucleare, anche la sussistenza di una situazione di convivenza, da intendere come “connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, caratteristica della famiglia come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.” (Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1025; Cass. 12 novembre 2013, n. 25415; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1410; Cass. 16 marzo 2012, n. 4253);

 

d) solo in presenza di una adeguata allegazione fattuale dei suddetti elementi - o, almeno, di alcuni di essi - si può eventualmente utilizzare la prova presuntiva per affermare l'esistenza del menzionato danno non patrimoniale (vedi: Cass. 19 gennaio 2007, n. 1203; Cass. 19 novembre 2009, n. 24435).

Ne deriva che la sentenza di appello non è censurabile sotto alcun punto di vista, essendo stata in essa rilevata, in modo congruo e logico, l'assenza di qualsiasi allegazione fattuale, con riguardo sia al c.d. "danno morale", sia al c.d., "danno biologico", affermazione, questa, che non è stata contestata dai ricorrenti che si sono limitati a sostenere la tesi del danno in re ipsa.

 

Leggi il testo integrale della sentenza.

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