Cani c.d. impegnativi: proposta di legge Regione Lombardia

Cani c.d. impegnativi: proposta di legge Regione Lombardia

Pare stia procedendo l’iter che potrebbe portare la Regione Lombardia a emanare una legge in tema di cani c.d. impegnativi, finanche ponendosi come modello per una legge ordinaria.

Mercoledi 6 Novembre 2024

Progetto ambizioso alla cui redazione pare abbiano contribuito rappresentanti dell'Anci Lombardia (l'associazione dei Comuni), delle Ats di Milano, Brescia e Monza Brianza, dell'Enci, delle associazioni che gestiscono canili in Lombardia. Trattandosi di un tema che coinvolge tantissime famiglie lombarde (e non solo) richiederebbe forse un loro coinvolgimento, anche mediante  dibattiti pubblici e confronto con  le categorie professionali interessate.

Ho la sensazione che tale possibilità sia stata invece evitata per motivi che non comprendo. E’ un fatto che alcune professionalità siano state  escluse dalla partita più di altre. Pronto ad ammettere di essermi sbagliato qualora vi fossero evidenze contrarie, come mi auguro. Diversamente ne risulterebbe inficiato il pregio della proposta. Ciò premesso provo a svolgere alcune riflessioni  non prima di avere premesso che chi scrive da anni si occupa, come avvocato, delle “conseguenze” di chi si è dimostrato, a vario titolo,  incapace nella gestione di questi cani.

-Motivi ispiratori della proposta-

Irresponsabilità di taluni detentori di certe tipologie di cani, detentori che spesso hanno frequentazione  con il codice penale,  una non oltremodo trascurabile tutela della incolumità di persone e animali sempre più in pericolo; la necessità di arrestare l’affollamento dei canili così riducendo spese di mantenimento in capo agli enti locali e  riferite a quei cani condannati a un “fine detenzione mai”; messa all’indice di improvvisati allevatori definiti privi di ogni cultura cinotecnica e senza scrupoli. Questi i principali motivi all’origine di questa iniziativa legislativa che, solo a leggerli, parerebbero preludere ad un testo normativo del quale se ne sentiva la necessità.  Vediamo se le aspettative sono state confermate.

-La lista dei cani cattivi-

Ritorna la tanto discussa lista di cani attenzionati (allegato 1 alla proposta di legge) includendovi  qualsiasi cane di razza mista morfologicamente assimilabile (ritengo in base ai criteri di cui all’allegato 2) a una delle razze o tipologie di cui al richiamato allegato 1.  Non solo. Destinatari indiretti di tale pacchetto normativo sono quei cani che, sebbene non rientrino nelle tipologie sopra indicate, abbiano procurato gravi lesioni a persone o ad altri animali come verificato dalle autorità sanitarie competenti.

- Inutili divieti-

Vengono introdotti alcuni divieti. Quello per i minori di anni 18 di acquistare o detenere cani di cui all’allegato 1 (o morfologicamente assimilabili) per i minori di anni 18 e per coloro  che hanno  avuto a che fare con la giustizia penale per una serie di reati ivi elencati.

Un divieto pleonastico il primo dal momento che l’acquisto è già vietato dal codice civile che fissa ai diciotto anni l’età minima per disporre dei propri diritti e assumere obblighi (si chiama capacità di agire). Per quanto riguarda la detenzione e ricomprendendovi in essa  la mera conduzione, come si potrà accertarne la sua violazione? La polizia locale chiederà l’esibizione del documento di identità a chiunque conduca un cane? Un minore di anni 18 non potrà più  condurre il cane appartenente di fatto alla propria famiglia?

Un divieto simbolico il secondo, che ricorda la richiesta del bambino di dormire nel lettone dei genitori dopo avere visto un film spaventoso. Il pericolo non c’è ma la sola idea di dormire con i genitori  tranquillizzerà il bambino. In tanti anni che mi occupo di questo tipo di aggressioni non mi è mai capitato che la proprietà fosse riconducibile ad un indagato, imputato o condannato. Non che non possa accadere mai ma  in questi casi il cane verosimilmente non è intestato al soggetto che ha riportato quella certa condanna di cui all’articolo 2 ma ad un familiare, magari incensurato. E comunque a questi può essere ceduto da colui al quale si opponessero i divieti di cui sopra. In ogni caso avendo la norma  efficacia per il futuro oggi saremmo costretti ad  allontanare  tutti i cani intestati a questi soggetti trasferendoli nei canili già stracolmi?

Altro divieto introdotto è quello di addestrare questi cani esaltandone l’aggressività  anche con operazione di selezione o di incrocio tra varietà di cani. Nulla si dice però su cosa sia l’aggressività, come riconoscerla, come distinguerla  da quella aggressività tipica di ogni cane se in forma benigna e come tale declinabile in tante forme. Nulla si dice circa le modalità con le quali si darà realizzazione a tale divieto. Chi, come e quando dovrà vigilare? Osservando la realtà domanda e offerta di taluni cani appaiono già irrimediabilmente contaminate, spesso da colpevole ignoranza. Quella, per esempio, di chi acquista un certo tipo di cane credendolo un ottimo antifurto.

-Il test CAE 1-

Si tratta della valutazione psicofisica e caratteriale affidata a esperti (non si sa di cosa) e giudici ENCI i quali utilizzeranno questo test per il controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico dei cani e dei relativi padroni/detentori. Una sorta di verifica dell’efficacia del conseguito patentino.  Non era più opportuno affidare tale delicato compito  a veterinari (e tra questi soprattutto ma non solo  quelli comportamentalisti), a etologi, scienziati  di varia natura e diversa competenza (tra questi penso a psicologi, medici psicocoterapeuti) ? Imporrebbero tale scelta gli evidenti (per chi vuole e sa riconoscerli) progressi nel campo del benessere degli animali. Ciò detto, ho indagato cosa fosse questo test CAE-1. In buona sostanza si prende un binomio, cane e conduttore, lo si fa girare all’interno di un ring simulando ora un fatto ora un altro (un rumore, un bambino che piange, un tizio che si avvicina al cane o al suo conduttore) e si valuta la reazione dell’umano e del non umano. La valutazione del professionista (il veterinario esperto in comportamento animale) è solo successiva ad una valutazione che segnalasse un cane potenzialmente pericoloso.

-Considerazioni conclusive-

Si tratta di una proposta che pare volerci ricordare che non ci sono cani cattivi ma solo cattivi proprietari. Da educare ed eventualmente punire. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 da parte dei proprietari e detentori dei cani di cui alla presente legge comporta l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 6.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è triplicata. Come sempre il problema è l’effettivo recupero di queste somme. Ciò detto, temo che questa proposta di legge abbia dimenticato che un cane, quale esso sia, è prima di tutto un essere vivente che agisce per motu proprio. Indipendentemente da quello che l’umano ha voluto insegnare lui credendo così di avere risolto, ora per allora, ogni problema di convivenza e socializzazione con altri umani e non umani. Magari riducendo l’animale ad un automa e  rallegrandosi di tanto. Non si tiene conto che trattandosi di esseri viventi potrebbero insorgere nel corso della loro vita modificazioni comportamentali indipendenti dalla nostra signoria, magari riconducibili a patologie che ignoriamo.

Il proprietario di quel determinato cane vive all’interno di una comunità solitamente composta di più individui. Leggendo la relazione alla proposta in commento si legge invece che i cani di cui si discute alternano una notevole forza fisica ad una estrema fragilità e spiccata dipendenza da relazioni esclusive con talune persone. Che in questi cani  resta latente l’istinto predatorio dal quale possono scaturire aggressioni improvvise a facili prede (cani piccola taglia, bambini).

Il discorso mi porta inevitabilmente al patentino. Parola magica alla quale vengono attribuite proprietà risolutorie di ogni problema. Guardando però la cronaca più cruda (e non solo recente) appare illusorio assicurare l’incolumità di altri esseri viventi, umani o non umani. Una certa memoria di razza, magari con alle spalle trascorsi opachi quando non terribili potrebbe rendere inutile ogni sforzo educativo e rieducativo. Quello che conta è il fatto proprio dell'animale comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto dell'animale che dipenda dalla natura dell'animale medesimo e che prescinde dall'agire dell’uomo. E il fatto proprio dell’animale tanto avrà conseguenze più severe quanto più vi sarà pericolosità riconducibile non al cane ma alle conseguenze di quel fatto riconducibile a quel cane. Tutti i cani possono mordere. Hanno una aggressività, diversamente declinabile, che fa parte del c.d etogramma che è il repertorio comportamentale di una specie. La pericolosità è una delle conseguenza della aggressività la cui intensità varia per corporatura, possenza, forza mandibolare del cane, linea dii sangue. Le caratteristiche naturali o quelle da noi indotte su quel cane fanno la differenza in termine di danno. Possiamo contenere questa pericolosità? Non lo so. Possiamo accettare il rischio in dispregio della tutela della incolumità (di umani e non umani) e sicurezza pubblica? Non credo lo si possa accettare.

La tutela dell'animale (doverosa e necessaria tanto da assurgere a principio fondante della nostra Costituzione) non può in alcun modo essere anteposta alla tutela di un interesse di altrettanta costituzionale rilevanza come quello più ampio della tutela della incolumità e sicurezza pubblica (tenendo conto poi che spesso le aggressioni avvengono all’interno delle quattro mura casalinghe). Occorre andare alla radice del problema  non concentrandoci sull’ultimo miglio. Dobbiamo rivedere il nostro rapporto con quel meraviglioso essere vivente che è un cane. Dobbiamo interrogarci ed esaminare tutti i soggetti che sono coinvolti da questo fenomeno e tutte le variabili. A partire dagli allevatori per poi verificare le competenze accertabili e reali di tutti coloro che svolgono o sono coinvolti in attività che coinvolgono cani.  Per poi  indagare chi decide di vivere con un cane, quale  esso sia e in particolare se di un certo tipo. Noi che con forza  rivendichiamo che il cane non è una cosa spesso lo trattiamo da cosa. Lo acquistiamo su internet, nei negozi, ce lo facciamo consegnare a casa, e poi lo cediamo se qualcosa non va per il verso giusto. Quando addirittura non lo abbandoniamo. Le attuali norme, civili, penali e amministrative intervengono quando il danno è stato gìà prodotto. E io di questo mi occupo. Occorre impedire che il danno venga fatto e dunque  la palla deve passare al Legislatore quale esso sia. Magari sbirciando agli altri ordinamenti come quando ammiriamo le formali rivoluzioni in tema di soggettività in favore degli animali propio degli stati a noi vicini. A questo punto  si spengono le luci e si inizia una navigazione  a vista. Oggi con una popolazione canina così importante in termini di numeri, di fronte a tipologie di cani alquanto differenti tra di loro e tra questi non pochi che per corporatura, mandibola, memoria di razza, genetica (violentata da noi umani) potrebbero rappresentare un problema per l’uomo e per gli altri animali, ci affidiamo solo alla buona creanza di ciascuno come a qualche oretta di un corso, magari on linee. Non accettiamo l’idea che alcuni tipologie di cani non sono per tutti. 

Insomma questa proposta non mi convince. Presenta troppe zone di ombra. Non possiamo ignorare  che questi cani vengono inseriti nella quotidianità delle famiglie e delle rispettive comunità. E non è infrequente che cani di questo tipo instaurino un certo tipo di rapporto con una sola persona del nucleo familiare in cui vivono, unica a essere in grado di poterla concretamente gestire. E questo inevitabilmente pone un problema di sicurezza. Che deve oggi più che mai essere garantita. In ogni luogo e in ogni circostanza. E quello che vuole riprodurre il test CAE 1 non assomiglia neanche lontanamente a quanto accadde nella realtà di tutti i giorni.

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