Nell'anno 2022 i datori di lavoro possono erogare - a proprio onere esclusivo - in esenzione fiscale e previdenziale somme o beni per un valore complessivo di € 3.000,00 oltre un ulteriore bonus carburante di € 200,00. Le agevolazioni possono essere corrisposte con le buste di novembre e dicembre, queste ultime però da pagarsi però entro il 12 gennaio 2023.
Lunedi 12 Dicembre 2022 |
Lo Stato italiano e l'Unione Europea, nell'incapacità di avviare interventi strutturali finalizzati a contenere la bolla speculativa del caro energia, affidano al portafoglio delle aziende e alla loro buona volontà la mitigazione degli effetti dei rincari patiti dai lavoratori dipendenti.
I bonus in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam, non prevedendo le rispettive normative che vengano distribuiti alla generalità dei lavoratori o a gruppi omogenei; è pertanto possibile procedere all'erogazione in modalità differenziate, senza obbligo di erogarli a tutti i lavoratori.
I) BENI IN NATURA E/O RIMBORSO BOLLETTE UTENZE DOMESTICHE SINO A € 3.000,00 (art. 12 D.L. 115/2022)
I datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti somme in esenzione fiscale e previdenziale sino a Euro 3.000,00 a copertura delle utenze domestiche di luce, acqua e gas, nonché con beni in natura e/o buoni acquisto.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare 35/2022 ha regolamentato l'applicazione della norma.
In sintesi le regole.
Contesto normativo – Il regime agevolato di esenzione può essere fruito o con l'erogazione di denaro in busta paga solo per rimborso documentato di “bollette” o altrimenti con beni in natura o servizi, nonché buoni acquisto (di qualsiasi genere, inclusi ulteriori buoni carburanti rispetto a quelli già previsti dall'art. 2 D.L. 21/2022) sino al limite di Euro 3.000,00 complessivo e comprensivo anche di eventuali altri beni in natura erogati; in tal caso la descrizione in fattura dovrà essere "Emissione di n ... buoni carburante dal valore facciale di Euro ... ex art. 12 D.L. 115/2022".).
Nel caso in cui il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, risulti superiore al predetto limite di € 3.000,00 l'intera somma e non solo quella eccedente il tetto diviene soggetta ad imposizione fiscale e contributiva.
Si precisa che i “buoni pasto” e il servizio mensa, essendo espressamente esclusi ex art. 51 c.2 lett. c) dalla retribuzione imponibile non concorrono a saturare il predetto tetto limite di esenzione.
Ambito soggettivo - La normativa è applicabile ai lavoratori subordinati e a quelli che percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (Co.Co.Co.; amministratori; tirocinanti; ecc.). Il soggetto intestatario delle bollette può essere anche il coniuge o un familiare del lavoratore dipendente beneficiario del rimborso.
In proposito si rileva che nella nozione di familiari la giurisprudenza ha incluso, ai fini della tutela civile, anche le persone stabilmente conviventi, così come risultante dallo stato di famiglia. Così anche due partner non sposati potrebbero risultare conviventi. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate nella circolare esplicativa (35/2022) ha circoscritto i familiari a quelli indicati dall'art. 12 TUIR, ove non rientrano le coppie conviventi di fatto. Tale interpretazione restrittiva è peraltro in contrasto con la più recente normativa sociale e fiscale, in particolare sia i bonus fiscali dell'edilizia, sia l'Assegno Unico sono estesi e considerano le coppie conviventi di fatto.
Ambito oggettivo - Le somme erogate devono transitare in busta paga e sono a rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; le bollette oggetto di rimborso devono essere inerenti i consumi effettuati nell'anno 2022 e “debbono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.” Rientrano tra le somme “rimborsabili” anche le quote di spese condominiali ripartite fra i condomini e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.
Documentazione – Il datore di lavoro deve acquisire, oltre alle bollette che giustificano l'effettuazione del “rimborso” in esenzione fiscale e previdenziale, anche un'autocertificazione rilasciata dal beneficiario in cui sia dichiarato che per le bollette oggetto di rimborso non sono state effettuate altre analoghe richieste per usufruire della predetta agevolazione. L'erogazione di beni o servizi, nonché di buoni acquisto, va annotata in busta paga indicando il valore dei buoni corrisposti.
I buoni carburanti assegnati ai lavoratori ai sensi dell'art. 12 D.L. 115/2022 sino al limite di Euro 3.000,00 complessivo e comprensivo anche di eventuali altri beni in natura erogati dovranno essere individuati sia in busta paga, sia nella fattura di acquisto con specifica descrizione che richiami la predetta normativa.
II) BONUS CARBURANTE (art. 2 D.L. 21/2022)
Questa agevolazione riferita ai soli lavoratori dipendenti, esclusi dunque i percettori di reddito assimilato, si aggiunge a quella generale sopra illustrata. I datori di lavoro per l'anno 2022 possono elargire ai propri lavorati subordinati “buoni carburante” in regime di esenzione fiscale e previdenziale per un valore massimo di euro 200 per lavoratore. La fattura di acquisto di tali buoni deve riportare il riferimento normativo, che può essere così sintetizzato "Emissione di n ... buoni carburante dal valore facciale di Euro ... ex art. 2 D.L. 21/2022". Va ricordato in proposito il tetto di Euro 200,00 a dipendente previsto dalla normativa; il valore può essere raggiunto da uno o più buoni benzina.