Ai fini processuali, l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante è quello indicato dal difensore, una volte per tutte, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12684/2025, pubblicata il 13 maggio 2025.
Martedi 27 Maggio 2025 |
IL CASO: La vicenda processuale nasce da un giudizio avente ad oggetto la richiesta da parte degli attori di accertare la nullità per contrarietà a norma imperativa di una serie di contratti che gli stessi avevano stipulato con una società relativi alla vendita di alcune unità immobiliari e alla cessione di quote societarie. A fondamento dell’azione, gli attori deducevano che l’operazione configurava una lottizzazione abusiva vietata dall’art. 30 D.P.R. n. 380 del 2001.
Entrambi i giudizi di merito si concludevano in favore di questi ultimi.
Pertanto, la società, originaria convenuta, sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione.
Nel resistere innanzi ai giudici di legittimità, i controricorrenti, eccepivano, l’inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso proposto tardivamente, oltre il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 325 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza impugnata, che era stata eseguita a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito nel giudizio di secondo grado.
Con la memoria depositata a ridosso dell’udienza di discussione del ricorso, la società ricorrente, nel contestare l’eccezione di inammissibilità del gravame formulata dai controricorrenti, osservava che la notifica della sentenza in via telematica all'indirizzo pec del difensore non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, avendo il suo procuratore, all'atto di costituirsi nel giudizio di appello, eletto domicilio presso il suo studio, indicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata solo per “le comunicazioni e gli avvisi relativi al presente procedimento". L'indicazione della parte che abbia eletto domicilio fisico e indicato l'indirizzo digitale per le sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, a parere della ricorrente, preclude la possibilità di ritenere valida, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione, la notificazione della sentenza effettuata solo in via telematica.
LA DECISIONE: L’eccezione dei controricorrenti è stata ritenuta fondata dalla Cassazione la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che:
come affermato dall’univoca giurisprudenza degli stessi giudici di legittimità, l'introduzione normativa del domicilio digitale, corrispondente all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza secondo la previsione di cui all'art. 16 sexies del decreto legge n. 179 del 2012, comporta che la notificazione va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur non indicato negli atti del difensore medesimo;
con l'istituzione del cd. "domicilio digitale", di cui all'art. 16 sexies del decreto legge 18/10/2012 n. 179, in materia civile, le notificazioni e le comunicazioni degli atti giudiziari, sono ritualmente effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
l'eventuale indicazione da parte di quest’ultimo nell'atto di costituzione in giudizio, del proprio indirizzo di posta elettronica con riferimento alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria non vale ad escludere la validità della notificazione della sentenza eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 325 c.p.c., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale.
la possibilità riconosciuta agli avvocati di avvalersi della notificazione con modalità telematica è espressamente prevista dall'art. 3 bis legge n. 53 del 1994, inserito dall'art. 16 quater D.L. n. 179 del 2012, ed essa va riconosciuta con il solo limite posto dall'art. 149 bis c.p.c., cioè " se non è fatto espresso divieto dalla legge".
in questa direzione spinge inoltre il dato testuale relativo alla citata soppressione, nell'art. 125 c.p.c., dell'obbligo del difensore di indicare negli atti di parte l'indirizzo di posta elettronica certificata, unitamente alla assegnazione agli avvocati dell'indirizzo pec da loro indicato al Consiglio dell'Ordine.
la soppressione dell'obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo pec comporta, come conseguenza, che le notifiche non possono che essere eseguite al suddetto indirizzo di posta elettronica.
il difensore non può indicare un indirizzo digitale diverso, ovvero, come ulteriore conseguenza, che non può validamente limitarne l'utilizzabilità alle sole comunicazioni di cancelleria.