L’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. può essere proposta solo contro gli atti del giudice dell’esecuzione, non contro gli atti dell’ufficiale giudiziario.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31913 del 16 novembre 2023-
Mercoledi 22 Novembre 2023 |
Il caso: Tizio, munito di titolo esecutivo giudiziale costituito da ordinanza di sfratto per morosità, iniziava l’esecuzione forzata nei confronti di Mevia; a fronte della renitenza dell’occupante l’ufficiale giudiziario immetteva il creditore nel possesso dell’immobile con l’ausilio della forza pubblica; in quel frangente Mevia dichiarava all’ufficiale giudiziario che nell’immobile erano custoditi beni mobili pignorati da altri creditori e dei quali era stata nominata custode, paventando che in caso di perdita o danni agli stessi ne avrebbe dovuto rispondere penalmente;
L’ufficiale giudiziario a fronte di tale contestazione procedeva nell’esecuzione, disponendo il passaggio della custodia dei beni pignorati da Mevia a Tizio, che accettava, su comunicazione (via PEC) alla Cancelleria delle esecuzioni.
Mevia proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il verbale dell’ufficiale giudiziario, chiedendo dichiararsi “nullo ed inefficace l’atto con cui l’Ufficiale Giudiziario aveva sostituito Tizio a Mevia nella custodia dei beni mobili di quest’ultima custoditi all’interno dell’immobile oggetto del rilascio, e già oggetto di pignoramento da parte di terzi.
Il giudice dell’opposizione, all’esito della fase di merito, con sentenza:
a) accoglieva l’opposizione “limitatamente alla parte in cui l’atto dell’ufficiale giudiziario ha disposto la sostituzione con il creditore del custode già nominato sui beni mobili presenti all’interno dell’immobile”;
b) rigettava l’opposizione nella parte in cui contestava la legittimità dell’avvenuta immissione del creditore procedente Tizio nel possesso dell’immobile.
Mevia ricorre in Cassazione, deducendo che:
- l’Ufficiale Giudiziario non aveva il potere di sostituire l’esecutante all’esecutato nella custodia dei beni mobili appartenenti al secondo e pignorati da terzi;
- nel disporre la suddetta sostituzione, pertanto, l’Ufficiale Giudiziario ha compiuto un atto nullo;
- tale nullità travolge necessariamente l’intera esecuzione, senza possibilità di distinguere – come invece ha fatto la sentenza impugnata – tra sostituzione del custode dei mobili (reputata nulla) e rilascio dell’immobile (ritenuto valido).
La Cassazione, senza entrare nel merito della censura, rileva quanto segue:
a) la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio;
b) l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c., infatti, può essere proposta solo contro gli atti del giudice dell’esecuzione, non contro gli atti dell’ufficiale giudiziario;
c) se l’ufficiale giudiziario compie un atto illegittimo, il rimedio previsto dalla legge è il ricorso al giudice dell’esecuzione, e solo contro la decisione di quest’ultimo è consentita l’opposizione ex art. 617 c.p.c. ;
d) la causa quindi non poteva essere proposta ex art. 382 terzo comma cpc, con conseguente cassazione della sentenza senza rinvio.