Con l'ordinanza n. 31635/2023 la Corte di Cassazione esamina la questione della ripetibilità o meno delle somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento stabilito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, allorchè in sentenza sia rigettata la relativa domanda proposta dall'ex coniuge.
Lunedi 22 Gennaio 2024 |
Il caso: Il Tribunale di Messina pronunciava la separazione personale dei coniugi Tizio e Mevia rigettando, tra l'altro, la domanda proposta da Mevia per ricevere un assegno di mantenimento.
La Corte di appello di Messina respingeva tanto l'appello principale di Mevia quanto il gravame incidentale di Tizio: in particolare La Corte distrettuale disattendeva il motivo di impugnazione con cui Tizio aveva lamentato la mancata pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte in ottemperanza al provvedimento con il quale, in via provvisoria, era stato disposto che egli provvedesse al mantenimento della moglie.
Tizio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione degli articoli 156 e 2033 c.c., e articolo 96 c.p.c., in relazione al capo della sentenza che ha dichiarato l'irripetibilita' delle somme corrisposte dal ricorrente alla moglie a titolo di mantenimento: per il ricorrente una simile statuizione e' errata perche' le somme erogate dal ricorrente alla controparte non avevano funzione alimentare, dato che Mevia, secondo gli accertamenti del tribunale, lavorava da anni "in nero" presso lo studio del padre ed era risultata proprietaria di beni immobili.
Gli Ermellini, nel riconoscere la fondatezza della censura, osservano che:
a) le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che nel caso in cui si accerti nel corso del giudizio l'insussistenza ab origine, in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento dell'assegno di mantenimento separativo, ancorche' riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della condictio indebiti;
b) ove con la sentenza venga escluso in radice e "ab origine" (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno "stato di bisogno" del soggetto richiedente (inteso, nell'accezione piu' propria dell'assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati) non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'articolo 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilita');
b) il riconoscimento dell'originaria insussistenza dei presupposti per il versamento del contributo di mantenimento gia' riconosciuto in sede presidenziale determina, quindi, la piena ripetibilita' delle somme versate a tale titolo, a prescindere dal fatto che la richiedente avesse agito con mala fede o colpa grave.