Assegno di divorzio: irrilevanti le elargizioni temporanee e provvisorie dei genitori del coniuge obbligato.

Assegno di divorzio: irrilevanti le elargizioni temporanee e provvisorie dei genitori del coniuge obbligato.

Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio, nella determinazione delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, non devono essere ricompresi le elargizioni temporanee e provvisorie dei genitori del coniuge obbligato.

Martedi 1 Marzo 2022

Il caso: Nell'ambito di un giudizio promosso da Tizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Mevia, da cui era nata una figlia,  La Corte d'appello di Roma, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma, determinava l'assegno divorzile in favore di Mevia in Euro 1.100,00 mensili ed il contributo del padre alle spese straordinarie per la figlia nella misura dell'80%.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, tra i vari motivi:

- la violazione di legge nella determinazione della di lui condizione economico-patrimoniale, in cui era stato ricompreso anche l'assegno di Euro 1.800,00 mensili che il padre versava al primo per l'immobile di cui era usufruttuario in via temporanea e provvisoria;

- la omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la corte di merito apprezzato la missiva del 26 febbraio 2007 (doc. 5 allegato a memoria integrativa) in cui il padre del ricorrente qualificava l'apporto mensile al figlio come spontaneo temporaneo e provvisorio;

- violazione di legge e vizio di motivazione quanto al criterio della proporzionalita' dei redditi dei genitori su cui, ex articolo 316-bis c.c., comma 1, va determinata la misura del contributo al mantenimento dei figli.

La Suprema Corte, nel ritenere fondati i motivi, chiarisce quanto segue:

a) ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entita' dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5 ;

b) La Corte distrettuale, segnatamente, in applicazione dell'indicata regula iuris, e' chiamata a scrutinare i contenuti della missiva per cogliere la natura e quindi la computabilita' della somma ivi rappresentata ai fini della quantificazione dei redditi del soggetto obbligato e, con essa, della sperequazione della situazione economica degli ex coniugi, prerequisito per la determinazione dell'assegno divorzile e della sua misura;

c)  di conseguenza, va accolto anche il quarto motivo che, relativo alla partecipazione dei genitori alle spese straordinarie per la figlia, deve rispettare il criterio della proporzionalita' da commisurarsi alle loro risorse economiche (articolo 316-bis c.c., comma 1, e articolo 337-ter c.c., comma 4) previa stima di queste ultime.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 6105 2022

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