Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite 2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze: decreto 20 dicembre 2019.
A cura della Redazione.
Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite 2020

Con il decreto 20/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni valide per il 2020 sulla base del nuovo tasso di interesse legale.

Martedi 31 Dicembre 2019

Con il Decreto Ministeriale del 30/12/2019 sono stati aggiornati i coefficienti per il calcolo dell'usufrutto in base al nuovo tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il valore del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è stato fissato in 2000 volte l'annualità.

La tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto pubblicata sul nostro sito è consultabile in questa pagina e l'applicazione per il calcolo dell'usufrutto e della nuda proprietà è stata aggiornata con i nuovi coefficienti.

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Di seguito il testo del decreto ministeriale:


IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, l'adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni; Visto l'articolo 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti», in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del 12 dicembre 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Decreta:

Art. 1 1.

Il valore del multiplo indicato nell'articolo 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 2000 volte l'annualita'.

2. Il valore del multiplo indicato nell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e' fissato in 2000 volte l'annualita'.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e' variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,05 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2 1.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020.

Roma, 20 dicembre 2019

Il direttore generale

Lapecorella

Il Ragioniere generale dello Stato

Mazzotta


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