Nel giudizio di separazione la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno di mantenimento formulata per la prima volta nella memoria integrativa è tardiva ?
Venerdi 23 Settembre 2022 |
Della questione si è occupata la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27597/2022.
Il caso: la Corte d'appello di Brescia rigettava l'impugnazione proposta da Tizio contro la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale, pronunciata la separazione personale dei coniugi, aveva rigettato la domanda di addebito e aveva dichiarato inammissibile la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento formulata da Tizio nella memoria integrativa, ponendo a carico della moglie e a favore del marito un assegno alimentare di € 300,00 mensili dalla data della domanda.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che in questa sede interessa, la violazione o falsa applicazione dell'art. 709, comma 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che la domanda volta ad ottenere l'assegno di mantenimento non potesse essere formulata con la memoria integrativa, essendo tale memoria l'atto con il quale devono essere definitivamente formulate le domande, anche se nuove, e la fase presidenziale finalizzata unicamente all'adozione degli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti.
La Cassazione, nel ritenere fondata la censura formulata come quinto motivo di impugnazione, chiarisce quanto segue:
a) con la riforma del processo di separazione personale dei coniugi è stato adottato un modello di natura bifasica in cui convivono un primo momento non contenzioso che, introdotto dal ricorso ex art. 706 c.p.c., è contrassegnato dalla centralità del tentativo di conciliazione tra i coniugi, esperito dal Presidente, ed un secondo momento di natura contenziosa che, all'esito del fallimento di quel tentativo è destinato, nella contrapposta dialettica tra le parti, a trovare definizione dinanzi al giudice istruttore, in virtù del meccanismo propositivo di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c.;
b) la questione relativa al se la memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c. possa contenere la domanda di addebito, in più occasioni qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come domanda nuova, ha trovato positiva soluzione in ragione del carattere bifasico del giudizio di separazione personale che, rispondente all'interesse che il ricorrente potrebbe avere di non "spendere" nel ricorso ex art. 706 c.p.c. quella domanda, per non escludere a priori una soluzione consensuale della crisi familiare, ha trovato inequivoco sostegno, quanto alla sua struttura, nella disciplina di riforma contenuta nell'art. 709, comma 3, c.p.c;
c) alle stesse conclusioni deve pervenirsi in ogni caso di domanda nuova, suscettibile di essere formulata nel giudizio di separazione, e quindi anche nel caso in cui il ricorrente formuli nella memoria integrativa, per la prima volta, la domanda finalizzata ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento.
Ne discende il seguente principio di diritto: Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3, c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, ave la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius.
Cassazione civile ordinanza n.27597 2022