Vacanza rovinata: riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale

Giudice di Pace di Verona, 02/01/2009.
Vacanza rovinata: riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale

Danno non patrimoniale, danno esistenziale da vacanza rovinata, ammissibilità e rilevanza, in quanto lesione di un interesse economicamente apprezzabile.

Martedi 12 Maggio 2009

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, gli attori, in veste di legali rappresentanti delle figlie minori, convenivano in giudizio (...) al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti patiti, biologico, morale e da vacanza rovinata, per avere le figlie contratto il virus della salmonella presso il villaggio turistico "...." di Rodi (Grecia) ove erano ospiti dal 16.07.05 al 30.07.05, secondo un pacchetto turistico " all inclusive" (tutto compreso);

Alla prima udienza si costituiva la (...), contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

A detta udienza, intervenivano volontariamente (...), questa volta in nome e per conto proprio, chiedendo il pagamento del danno derivante dal mancato godimento della vacanza e la restituzione del prezzo pagato con riferimento alla seconda settimana non goduta.

A seguito di eccezione di incompetenza per valore da parte della convenuta, l'adito Giudice pronunciava ordinanza datata 02.10.07, con cui a scioglimento della riserva ammetteva la propria competenza enunciandone le ragioni ed ammetteva le prove richieste.

Esperita istruttoria testimoniale, veniva ammessa ed espletata CTU medico-legale affidata al Dott. C. L..

Quindi precisate le rispettive conclusioni, sulla scorta delle deposte comparse conclusionali la causa passava in decisione. 

Motivi della decisione 

In punto "an debeatur".

La domanda va accolta nel merito.

E' provata la stipula del contratto di viaggio e del relativo pacchetto turistico "all inclusive" ( tutto compreso), che implicava un soggiorno con il consumo completo dei pasti presso il villaggio turistico.

E' provato che le vacanze degli attori si svolsero nel periodo temporale indicato e che le bambine contrassero il virus della salmonella ( come tale diagnosticato definitivamente in sede ospedaliera) a partire dal 23.07.05.

E' provato che detto virus, che si presentò con i sintomi tipici ( dolori addominali, febbre alta) della gastroenterite acuta, costrinse le bambine a letto dal 23.07.05 e al successivo ricovero presso il nosocomio di Rodi dal 26.07 al 29.07.05.

E' provato, attraverso le dichiarazioni rese dal teste L., che altre persone, sia adulti che bambini, ospiti presso il villaggio turistico, lamentarono disturbi alla salute, in particolare diarrea e vomito; inoltre risultano dalle medesime dichiarazioni del teste, notevoli carenze igienico-sanitarie presso la struttura ospitante, in particolare si presentavano unti e sporchi di rossetto i bicchieri, i camerieri non utilizzavano i guanti se non dalla seconda settimana, cioè dopo l'avvenuto ricovero ospedaliero delle bambine, almeno due o tre volte la settimana si verificarono interruzioni della energia elettrica con il conseguente evidente rischio di deterioramento dei cibi refrigerati.

La CTU medico-legale del Dott. L. C. si esprime in termini probabilistici circa il nesso di causalità fra la salmonellosi e la ingestione di alimenti.

Il rilievo in termini di "probabilità" seppur non di certezza, è rilevante nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità in ambito civilistico, ove vige il principio del "più probabile che non", a differenza del giudizio penale ove vale il principio "oltre ogni ragionevole dubbio" ( Cass. civ., S.U., 11.10.2008 n. 576).

E' inoltre a dirsi che, secondo la formula utilizzata, gli attori avrebbero consumato il pasto interamente presso la struttura ospitante ("all inclusive").

La tesi adombrata da parte convenuta secondo cui le bambine sarebbero giunte al villaggio turistico già malandate di salute, non regge in base alla documentazione medica e alla testimonianza del teste addotto dagli attori.

La teste addotta dalla convenuta, referente del tour operator per quanto concerneva l'assistenza, riferiva che si recava solo 4 -5 volte alla settimana al ristorante e che non alloggiava presso il villaggio turistico, ma in un appartamento vicino, sebbene veniva costantemente informata dai suoi collaboratori di quanto accadeva al villaggio.

La stessa esclude che degli oltre 700 ospiti vi fossero altri casi segnalati di salmonella, ma ciò non esclude che si fossero verificate altre patologie, più o meno lievi, ovvero malasseri ricollegabili comunque ad una scarsa igiene alimentare, come peraltro testimoniato dal teste addotto dagli attori su quanto appreso da altri ospiti dello stesso villaggio.

Comunque, ciò non vale ad escludere o ad interrompere quel nesso causale riconosciuto nella fattispecie dal CTU medico-legale con riferimento alle bambine afflitte dal virus della salmonella.

In punto "quantum debeatur".

Va accolta la valutazione operata dal CTU medico-legale, e quindi determinare in gg. 10 di danno biologico da invalidità temporanea totale e in gg. 15 di danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% per entrambe le bimbe.

E' corretto, secondo le tabelle del Triveneto, il calcolo degli attori di euro 48,00 x10 = euro 480,00 per la ITT e di euro 24,00x15 = euro 360,00 a titolo di ITP al 50%.

Il danno non patrimoniale o morale soggettivo, pur non ricorrendo nella fattispecie alcuna ipotesi di reato, ma trattandosi comunque di una lesione del bene della salute costituzionalmente protetto all'art. 3 fra i beni primari della persona, merita il riconoscimento e il relativo risarcimento, secondo la migliore interpretazione costituzionalmente orientata sia in tema di responsabilità contrattuale che aquiliana, merita riconoscimento e risarcimento nella misura del 30% con riferimento specifico al danno subito dalle bambine e fatto valere in tale sede dai genitori quali legali rappresentanti delle stesse.

Quindi nella misura di euro 252,00 per ciascuna bambina.

Il totale danno risarcibile in favore delle piccole (...), come sopra rappresentate, è di euro 1.092,00 x 2 = euro 2.184,00.

Per i genitori, "iure proprio", intervenuti volontariamente in causa - è subito a dirsi che non va riconosciuto il danno patrimoniale emergente, sotto il profilo del diritto alla restituzione del prezzo pagato riferibile alla seconda settimana, non integralmente goduta dagli stessi, causa il malanno che afflisse le piccole figlie - ciò perché i danni subiti dalle stesse figlie già hanno avuto riconoscimento sotto il profilo del danno biologico e morale, altro è il discorso sul danno esistenziale da vacanza rovinata, di cui innanzi si farà cenno, mentre il corrispettivo pagato trova il suo parallelo sinallagmatico nella prestazione comunque offerta dalla convenuta, circa l'alloggio e l'usufruibilità dei servizi del pacchetto turistico acquistato.

Altro, si diceva, è il discorso sul danno "esistenziale" da vacanza rovinata.

Secondo la Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, e quindi sotto lo specifico profilo dello psicologo forense, il danno "esistenziale", viene considerato come una modalità di manifestare sofferenze comportamentali e si determina in modificazioni della personalità e del modo di vivere la propria vita rispetto a quanto avveniva precedentemente al verificarsi dell'evento traumatico; determina un cambiamento di progettualità rispetto la propria esistenza e alle aspettative di realizzare i propri progetti di vita.

"In altri termini, il danno esistenziale si presenta come un compromissione dell'espressione soggettiva della personalità, modificando lo stile e la qualità della vita nell'ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti, inerenti i rapporti sociali, la famiglia, gli affetti, la libertà, il lavoro, in ottica relazionale ed emotiva.".

Attualmente, in seguito all'evoluzione degli studi, la personalità viene definita come "l'organizzazione dinamica degli aspetti cognitivi (intellettivi), affettivi e conativi (pulsionali e volitivi), fisiologici e morfologici dell'individuo. Vi sono comprese la tendenza istintiva, il temperamento e il carattere". ( Rivista dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - Lo psicologo forense: ruolo e competenze nell'accertamento del danno, a cura di Paolo Capri).

Ora, in base alla nota e recentissima sentenza della Cass. Civ. , SS.UU., 11.11.2008 n. 26972 - il danno esistenziale, sebbene più quale nomenclatura sottocategoriale del danno non patrimoniale, anziché in sè e per sè, quale danno ricollegabile ad una sofferenza effettivamente esistente e riconoscibile, in sè autonoma e distinguibile dal danno biologico da un lato, in quanto non si concretizza in una patologia valutabile dal medico-legale e dal danno non patrimoniale o morale soggettivo, dall'altro, in quanto sofferenza fisico-psichica transeunte, afflizione morale intima - è stato cancellato laddove vengono ad essere infranti interessi di rango modesto, "in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi di alterare il modo di esistere delle persone...", insomma in tutte quelle ipotesi cd. bagatellari, che spesso vengono poste all'attenzione del Giudice di Pace.

Pare invece, avere ancora il danno esistenziale una sua dignità, se si vuole sotto altre vesti, laddove vengono in gioco violazione di interessi pregiudicati da ipotesi delittuose ovvero laddove vengono comunque pregiudicati diritti inviolabili della persona.

Non v'è dubbio che la preoccupazione della Suprema Corte pare quella di limitare le poste risarcitorie, escludendo tutti quei danni che possono riconnettersi a disagi, fastidi, disappunti, ansie, e consistenti in "ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana", ma pare altrettanto che il richiamo pur fatto dal Supremo Collegio alla coscienza sociale, con funzione di limite fra il serio e il faceto e, quindi, quale limite al risarcimento dei diversi danni che possano apparire all'orizzonte - porti a ritenere che colui o coloro che si apprestano a godere una vacanza, il più delle volte meritata dopo una vita di lavoro, sentano una forte ripercussione, che non può definirsi danno biologico e neppure danno morale, sul proprio atteggiarsi progettuale e comportamentale, sul proprio "modus vivendi" , che seppur non ha rilievo costituzionale perché da nessuna parte è previsto un diritto alla felicità o alla serenità, pare comunque allo scrivente Giudice, proprio in ossequio a un comune sentimento che a quella felicità o serenità attribuisce un rilevante valore, anche economico, perché economicamente è disponibile a sacrificarsi per conseguirlo - meriti un riconoscimento risarcitorio.

Pare sommessamente allo scrivente che, in un'ottica di risarcimento inteso quale "restituito in integrum", porre l'accento sul pregiudizio quale esso sia, ma pur sempre apprezzabile dal sentire o dalla coscienza comune, nobilita di per sè anche l'interesse leso, che seppur non rientra tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, emerge quale aspetto indefettibile della personalità di un individuo che si fa persona nel contesto di un sistema giuridico.

Nel caso di specie pare quindi corretto riconoscere ai genitori, intervenuti in proprio nella causa in oggetto - un importo a titolo risarcitorio del danno esistenziale o non patrimoniale di tipo esistenziale che dir si voglia, da vacanza rovinata, l'importo equitativamente determinato in euro 500,00 .

Infine, anche se sul piano logico doveva essere il primo argomento di trattazione, per quanto concerne la eccepita incompetenza per valore del Giudice adito, si richiama la motivazione di cui alla ordinanza resa in data 02.10.07, che si recepisce integralmente.

Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza.

La sentenza è esecutiva "ex lege".

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Verona, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni e diversa e contraria istanza così provvede:

1) accoglie la domanda di parte attrice;

2) condanna la convenuta al pagamento a titolo risarcitorio, per i danni sopra indicati - della complessiva somma di euro 2.184,00 in favore degli attori e di euro 500,00 in favore degli intervenuti in causa;

3) condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore degli attori, che si liquidano in euro 750,00 per diritti, euro 850,00 per onorari, oltre alle spese di CTU medica che si liquidano complessivamente in euro 720,00 (IVA compresa), oltre al rimborso forfettario 12,5%, IVA se dovuta e CPA .

Si compensano le spese con riferimento all'intervento in causa.

Sentenza esecutiva ex lege.

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