Negli ultimi anni abbiamo registrato una sorta di accanimento contro il diritto e la professione forense (v. articoli pubblicati: aumento contributo unificato 2010, aumento dei diritti di copia, aumento contributo unificato 2011, termini opposizione a D.I. etc.).
Pur comprendendo la stringente necessità di mettere in sicurezza i conti pubblici, registriamo anche in questo decreto alcune misure che, in un modo o nell'altro, avranno un impatto negativo sui costi di esercizio della professione forense, con tutte le conseguenze del caso.
Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 infatti prevede maggiori entrate fiscali che colpiranno i contribuenti italiani con particolare riguardo a pensionati, famiglie e liberi professionisti.
Vediamo di seguito quali sono gli articoli del decreto che riguarderanno, direttamente o indirettamente, l'attività di avvocati e studi legali.
Art. 12 - Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante
Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: "30 settembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".
Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
Come noto, la 'vecchia ICI' è stata reintrodotta con un nuovo nome: l'IMU, ovvero Imposta Municipale propria.
Tale imposta sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2015, ad esclusione della prima casa, ma con questo decreto viene anticipata in via sperimentale a partire dal 2012.
Oltre a ripristinare di fatto l'ICI sulla prima casa, l'articolo 13 aumenta considerevolmente i moltiplicatori della rendita catastale per alcune categorie di immobili.
In particolare, il moltiplicatore della categoria A/10, relativa agli uffici ed agli studi professionali privati, registra un aumento del 60% passando da 50 a 80.
Per fare un esempio, uno studio legale con rendita catastale di 3.500 euro che pagava 1.397,00 euro di ICI, con la nuova IMU dovrà versare 2.234,00 euro all'anno (effettua direttamente il calcolo).
Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
Dal primo gennaio 2013 entrerà in vigore il cosiddetto "tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" che dovrebbe sostituire la famosa TARSU (le tasse sui rifiuti solidi urbani).
Da una prima lettura sembra che la nuova imposta sia improntata ad una maggiore equità in relazione alla quantità di rifiuti solidi prodotti ed alla loro natura, come indicato anche ai commi 9 e 11.
Questo, in linea di principio, potrebbe portare un vantaggio per gli studi professionali, i quali, pur producendo rifiuti prevalentemente di tipo cartaceo, peraltro quasi completamente riciclabili, si trovano attualmente a pagare importi paragonabili a quelli di esercizi commerciali che generano quotidianamente volumi di rifiuti di gran lunga superiori.
A questo si aggiunga che gli studi professionali hanno già a loro carico un onere aggiuntivo dovuto allo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali, costituiti dai toner per le stampanti e le fotocopiatrici..
Art. 15 aumento delle accise sui carburanti
Le nuove accise sui carburanti, valide dall'entrata in vigore del decreto, sono le seguenti:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le accise saliranno ulteriormente ad euro 704,70 per mille litri per la benzina e ad euro 593,70 per mille litri per il gasolio.
I rincari alla pompa si sono già visti, peraltro con la consueta rapidità, e a tutto questo si deve aggiungere che il prezzo del gasolio (il diesel è notoriamente preferito da chi usa spesso l'auto per motivi di lavoro) ha raggiunto quello della benzina attestandosi ormai sopra 1,60 euro al litro.
Purtroppo l'uso dell'auto è diventato uno strumento irrinunciabile per molti professionisti, anche in ambito legale, e lo sarà sempre di più a causa dei previsti accorpamenti di molti uffici giudiziari con conseguente chiusura delle sedi periferiche.
Inoltre, a causa del numero sempre crescente di avvocati abilitati e patrocinatori, quasi raddoppiato rispetto a qualche decina di anni fa, gli avvocati sono sempre più propensi ad accettare incarichi in altri fori di competenza e per spostarsi l'utilizzo dell'auto è pressoché indispensabile.
Art. 18 - Clausola di salvaguardia (aumento dell'IVA)
1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
"1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali."
Questi significa che l'aliquota IVA per tutte le transazioni economiche, ivi comprese le fatture di avvocati e studi legali, salirà al 23% dal primo ottobre 2012.
Dal primo gennaio 2014 l'aliquota aumenterà ulteriormente di mezzo punto, al 23,5%.
Art. 33 - Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali
1. All'articolo 10 (riforma degli ordini professionali e società tra professionisti), della legge di stabilità 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
Il comma 5-bis dell'Art. 10 diventa quindi: "Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012".
b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a diciotto mesi".
Questo implica che i praticanti potranno sostenere l'esame di abilitazione dopo 18 mesi anziché due anni.