Mercoledi 21 Settembre 2011 |
La sentenza della Corte di Cassazione del 12/09/2011 n. 18618 affronta una tematica molto importante in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli.
Il caso in esame: un padre propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, con la quale i giudici lo hanno condannato a versare, a titolo di mantenimento delle figlie e della moglie, un assegno particolarmente cospicuo, ben superiore al suo reddito netto, a suo dire in palese violazione degli artt. 147, 148, 155 e 155 quater c.c. : in particolare il ricorrente contesta la decisione impugnata laddove i giudici, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, da un lato si sono limitati ad un mera comparazione delle posizioni economiche dei coniugi, senza applicare i parametri indicati dall'art. 155 c.c. e, dall'altro, hanno omesso di considerare la valenza economica dell'assegnazione della casa coniugale (assegnata alla madre e alle figlie), con la conseguenza che il ricorrente è costretto a versare un assegno che non è in grado di coprire con le proprie entrate reddituali.
La Suprema Corte, nell'esaminare le censure mosse dal ricorrente, le ritiene infondate, in sintesi, per i seguenti motivi:
in primo luogo l'assegnazione della casa coniugale che ai sensi dell'art. 155 quater c.c. viene effettuata nell'interesse dei figli "per evitare modifiche coattive e radicali del loro ambiente di vita familiare e di relazione, assicurando l'habitat domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, può rilevare solo nella comparazione dei rapporti economici tra i coniugi", ma non ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, tant'è che tale parametro non è inserito tra quelli indicati dall'art. 155 c.c. comma 4.
In secondo luogo, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per le figlie e per la moglie, occorre aver riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato: già in precedenza la Suprema Corte ha affermato che rilevano le "sostanze" oltre che i redditi, sulla base del combinato disposto degli artt. 156 e 143 c.c. (Cass. Civ. n. 17136/2004) e pertanto, conclude la Suprema Corte, se i redditi dell'obbligato sono inferiori proporzionalmente rispetto ad un cospicuo patrimonio (es: partecipazioni societarie, depositi bancari ecc.), l'assegno stesso deve essere quantificato anche con riguardo a tale patrimonio, e l'obbligato è tenuto alla relativa corresponsione, anche eventualmente liquidando una parte del patrimonio stesso.