Cassazione: per il mantenimento dei figli conta anche il patrimonio complessivo dei genitori

Sentenza n. 18618 del 12/09/2011.
Cassazione: per il mantenimento dei figli conta anche il patrimonio complessivo dei genitori
Per la quantificazione dell' assegno di mantenimento dei figli va tenuto in considerazione non soltanto il reddito, ma anche il patrimonio complessivo dei genitori.
Mercoledi 21 Settembre 2011

La sentenza della Corte di Cassazione del 12/09/2011 n. 18618 affronta una tematica molto importante in materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento dei figli.

Il caso in esame: un padre propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, con la quale i giudici lo hanno condannato a versare, a titolo di mantenimento delle figlie e della moglie, un assegno particolarmente cospicuo, ben superiore al suo reddito netto, a suo dire in palese violazione degli artt. 147, 148, 155 e 155 quater c.c. : in particolare il ricorrente contesta la decisione impugnata laddove i giudici, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie, da un lato si sono limitati ad un mera comparazione delle posizioni economiche dei coniugi, senza applicare i parametri indicati dall'art. 155 c.c. e, dall'altro, hanno omesso di considerare la valenza economica dell'assegnazione della casa coniugale (assegnata alla madre e alle figlie), con la conseguenza che il ricorrente è costretto a versare un assegno che non è in grado di coprire con le proprie entrate reddituali.

La Suprema Corte, nell'esaminare le censure mosse dal ricorrente, le ritiene infondate, in sintesi, per i seguenti motivi:

in primo luogo l'assegnazione della casa coniugale che ai sensi dell'art. 155 quater c.c. viene effettuata nell'interesse dei figli "per evitare modifiche coattive e radicali del loro ambiente di vita familiare e di relazione, assicurando l'habitat domestico, quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, può rilevare solo nella comparazione dei rapporti economici tra i coniugi", ma non ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, tant'è che tale parametro non è inserito tra quelli indicati dall'art. 155 c.c. comma 4.

In secondo luogo, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per le figlie e per la moglie, occorre aver riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato: già in precedenza la Suprema Corte ha affermato che rilevano le "sostanze" oltre che i redditi, sulla base del combinato disposto degli artt. 156 e 143 c.c. (Cass. Civ. n. 17136/2004) e pertanto, conclude la Suprema Corte, se i redditi dell'obbligato sono inferiori proporzionalmente rispetto ad un cospicuo patrimonio (es: partecipazioni societarie, depositi bancari ecc.), l'assegno stesso deve essere quantificato anche con riguardo a tale patrimonio, e l'obbligato è tenuto alla relativa corresponsione, anche eventualmente liquidando una parte del patrimonio stesso.

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