Pensione di reversibilitą anche alla moglie che 'ha colpa'

Pensione di reversibilitą anche alla moglie che 'ha colpa'
Domenica 22 Marzo 2009

Le ex mogli che nella causa di separazione sono state giudicate “colpevoli” del fallimento matrimoniale, e non hanno dunque alcun diritto all'assegno di mantenimento, possono ottenere la reversibilità della pensione dell'ex marito se l'uomo viene a mancare.

Lo sottolinea la Cassazione - sentenza 6684 - che ha accolto il ricorso di Santa D. M., una donna pugliese separata per “colpa” alla quale l'Inps, e la Corte di Appello di Lecce, avevano negato la pensione dell'ex marito morto, Domenico B., in quanto «la reversibilità non spetta quando la separazione è stata pronunciata per colpa del coniuge superstite».

Ma la Cassazione ha ribaltato il verdetto ricordando che - per effetto di una sentenza della Consulta del 1987 - «il coniuge separato per colpa o con addebito è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte». Ora la Corte di Appello di Lecce dovrà concedere a Santa la pensione di Domenico.

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