Domenica 21 Marzo 2010 |
FATTO e DIRITTO
N.F., tecnico sanitario di radiologia medica, convenne in giudizio lo studio radiologico G. Q. chiedendone la condanna a corrisponderle la differenza tra l'indennità di rischio radiologico percepita (£. 30.000) e quella che le sarebbe spettata (£. 200.000), nonché l'indennità sostitutiva di 15 giorni annuali di congedo aggiuntivo non fruito, rispettivamente, dal 9 gennaio 1995 al 30 settembre 1999 nei confronti del primo studio e dal l ottobre 1999 al 30 novembre 2001 nei confronti del secondo.
Il tribunale di Lecce accolse entrambi i capi della domanda.
Gli studi proposero appello e la Corte d'appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 23 marzo 2005, ha confermato in pieno la condanna relativa alla indennità sostitutiva del congedo aggiuntivo, mentre accogliendo in parte circoscritta l'impugnazione, ha ridotto la condanna al pagamento della differenza di indennità di rischio limitando la temporalmente sino alla data di entrata in vigore del ceni del 1997 per gli studi professionali.
La N.F. chiede la cassazione della sentenza impugnata, con ricorso articolato in due motivi. Gli studi radiologici intimati hanno depositato controricorso, con ricorso incidentale, articolato a sua volta in tre motivi.
Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la "violazione e falsa applicazione dei ceni di categoria del 1997 e del 2002" relativi agli studi professionali. Si conclude con il seguente quesito. "il silenzio del ceni può derogare a norme di legge nazionali e comunitarie che riconoscono il diritto all'indennità da rischio radiologico per il personale esposto continuativamente alle radiazioni?"
Il secondo motivo ha per oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, secondo comma, 4, secondo comma, 32, primo comma e 36, primo comma della Costituzione. Il motivo si conclude con il seguente quesito: "costituisce violazione dei principi costituzionali la disparità di trattamento tra dipendenti della sanità pubblica e dipendenti della sanità privata?".
La sentenza è stata pubblicata il 23 marzo 2005. Pertanto la disciplina processuale da applicare è quella antecedente alla entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. La nuova regolamentazione processuale ha introdotto la possibilità di ricorrere per cassazione per violazione dei contratti collettivi di lavoro, possibilità che sino a quell'epoca non era prevista. Poiché la presente controversia è regolata dalla normativa previgente, il motivo di ricorso è inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché formulato in modo genenco. L'ordinamento non impone alla contrattazione collettiva pubblica e privata di fissare trattamenti uniformi ed una differenziazione di trattamenti su di un punto specifico della disciplina non può ritenersi vietata dall'ordinamento, né può essere valutata in sé senza considerare globalmente i trattamenti da comparare.
Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: "violazione art. 360, n. 4, cpc: nullità del procedimento, ritenuta violazione dell'art. 410, cpc. Violazione dell'art. 360 n. 5: insufficiente motivazione sul punto". Si censura la sentenza per non aver considerato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria per non aver "corredato l'istanza per il propedeutico tentativo di conciliazione dei necessari elementi".
L'istanza per il tentativo di conciliazione non avrebbe indicato alcun fatto, alcuna argomentazione giuridica e non avrebbe formulato una specifica richiesta o quantificazione dell'importo preteso. La Corte invero nega questa prospettazione fornendo una valutazione diversa del contenuto dell'istanza.
Rispetto a tale giudizio il ricorso è carente sotto il profilo dell'autosufficienza perché non riporta, come invece avrebbe dovuto, il contenuto dell' istanza ed i relativi rilievi critici svolti in primo grado e in sede di appello.
Il secondo motivo è cosÌ rubricato: "violazione art. 360, n. 4, cpc: nullità del procedimento, ritenuta la violazione dell'art. 414, cpc. Violazione dell'art. 360 n. 5: vizio di motivazione sul punto". Si censura la sentenza per non aver accolto l'eccezione di nullità del ricorso per carenza dei requisiti previsti dall'art. 414, cpc. La censura investe la parte della decisione in cui si valuta che la N.F. "ha esposto in maniera più che esauriente tutti gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno delle proprie pretese", richiamando i principi affermati in materia dalle Sezioni unite.
Anche con riferimento a questo secondo motivo, valgono le considerazioni fatte per il primo, in quanto pur diffondendosi a lungo nel giudicare la valutazione dei giudici di primo e di secondo grado, i ricorrenti incidentali non hanno formulato le loro censure attenendosi al principio dell'autosufficienza: hanno omesso di riportare con la necessaria compiutezza il contenuto del ricorso ritenuto viziato e i loro rilievi critici non accolti dalla Corte.
Il terzo motivo critica la sentenza per aver ritenuto che la normativa dettata dalla legge n. 348 del 1988 e la successiva legge n. 724 del 1994 valgano tanto per il settore pubblico che per quello privato, cui appartiene la N.F., mentre invece l'interpretazione corretta sarebbe quella per cui tali norme si applicano solo al lavoro pubblico. Secondo i ricorrenti incidentali: "la domanda formulata dalla N.F. relativa al riconoscimento della indennità di rischio radiologico in misura pari a f. 200,000 non poteva essere accolta in quanto la normativa richiamata è relativa al solo personale del servizio sanitario nazionale".
Nel quesito di diritto, a conclusione del motivo, la tesi viene estesa anche al diritto al concedo aggiuntivo di 15 giorni, che spetterebbe solo ai dipendenti pubblici. La tesi è fondata solo con riferimento all'incremento della indennità.
L'indennità venne introdotta con l'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 416, che così si esprime: "A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000".
Il diritto fu concepito quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati. La materia venne ridisciplinata con la legge 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che elevò l'importo prevedendo, all'art. 1, secondo comma: "al personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell' articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270 , l'indennità mensile lorda di £ 30.000, corrisposta ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416 , è aumentata a £ 200.000 a decorrere dall'l gennaio 1988. L'importo venne quindi elevato, ma non per tutti, bensì solo per il "personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo dell' articolo 58 del decreto del Presidente della repubblica 20 maggio 1987, n. 270".
Quest'ultimo decreto ha per oggetto: "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale". L'art. 1 disciplina il suo campo di campo di applicazione in questi termini: "le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nell' art. 6 del decreto del Presidente della repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987.
Il decreto richiamato è quello che definisce i comparti di contrattazione collettiva, di cui all' art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93 .
L'art. 6 individua il "comparto del personale del servizio sanitario nazionale", in questi termini: "il comparto di contrattazione collettiva del personale del servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istituti zooprofilattici sperimentali; ospedale Galliera di Genova; ordine Mauriziano di Torino.
Da questa ricostruzione emerge chiaramente che l'incremento dell'indennità a £ 200.000 riguardò solo i dipendenti del SSN.
Da tale conclusione deriva che è del tutto superflua la valutazione delle norme che hanno eliminato e ripristinato l'indennità senza intervenire sull'ambito originario.
Il risultato di questa ricostruzione, infine, permette di comprendere perché la contrattazione collettiva per il settore privato non abbia regolato la materia, che risulta ripresa solo dalla contrattazione collettiva pubblica.
Questo discorso non vale per il congedo straordinario di 15 giorni, che spetta anche ai dipendenti da studi privati. La sua istituzione risale al decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri), che, nel disciplinare il congedo ordinario, previde in un ultimo comma dell'art. 36: "il periodo di congedo è aumentato di giorni 15 per il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti".
L'ambito di applicazione della norma era limitato ai dipendenti degli enti ospedalieri, il cui stato giuridico veniva disciplinato da quella normativa.
Tuttavia, in questo caso la legge 31 gennaIO 1983, n. (modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attività di tecnico sanitario di radiologia medica) ne estese la portata, disponendo all'art. 9: "le norme di cui all' articolo 36 del decreto del Presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e allo articolo 17 del decreto del Presidente della repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, sono estese ai tecnici sanitari di radiologia medica ovunque operanti".
Pertanto il diritto al congedo straordinario spetta a tutto il personale, pubblico e privato, sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti.
In conclusione: il ricorso principale deve essere rigettato, ma il ricorso incidentale deve essere in parte accolto con riferimento al terzo motivo e, decidendo nel merito, in riforma parziale della sentenza impugnata, deve essere respinta la domanda concernente il diritto all'incremento dell'indennità di rischio radiologico dall'importo di £ 30.000 a quello di £ 2000.000 per il periodo dal 9 gennaio 1995 alla data di entrata in vigore del ccnl del 1997.
Rimane invece fermo il diritto all'indennità sostitutiva per i quindici giorni di congedo aggiuntivo annuale non fruito.
Poiché il ricorso principale e due dei tre motivi del ricorso incidentale vengono respinti, le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate.
Rimangono ferme le determinazioni sulle spese adottate dalla Corte d'Appello, che appaiono conformi all'esito complessivo del giudizio.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale.
Accoglie in parte il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alla parte accolta di tale motivo e, decidendo nel merito, rigetta il capo della domanda concernente il diritto all'incremento dell'indennità di rischio radiologico da 30.000 a 200.000 lire.
Conferma le determinazioni sulle spese adottate dalla sentenza della Corte d'Appello di Lecce. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2010.