Cassazione: forum e blog non sono stampa

Cassazione: forum e blog non sono stampa
Giovedi 12 Marzo 2009

MILANO (Reuters) - Per i nuovi mezzi di comunicazione non possono valere le stesse regole che riguardano la stampa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso contro il sequestro di alcuni messaggi del forum online di un'associazione di consumatori.

E' quanto ha annunciato oggi in una nota sul proprio sito l'Aduc, associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, che sul forum "Di' la tua" del proprio sito web consente agli utenti di esprimersi liberamente su qualsiasi argomento.

Nel novembre del 2006, ricorda l'associazione, il forum era stato sottoposto a sequestro, deciso dalla Procura della Repubblica di Catania, dopo denuncia dell'associazione "Mater Onlus" di don Fortunato Di Noto, di alcuni interventi, contestando la violazione dell'articolo 403 del codice penale (offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone).

"Il sequestro di tutto il forum fu giudicato poi illegittimo dal tribunale del riesame di Catania, tranne che per nove interventi di tre utenti contro i quali il pubblico ministero aveva ritenuto di dover procedere per vilipendio", dice l'associazione.

Ma per la Cassazione (terza sezione penale, sentenza 10535), ricorda ora l'Aduc, "i nuovi mezzi di comunicazione e manifestazione del pensiero non possono rientrare nel concetto di stampa" per cui sono equiparabili ad una bacheca e, a differenza della stampa (dove per la riproduzione e per la responsabilità civile e penale ci sono editore e direttore responsabile), l'autorità' giudiziaria può esercitare un controllo diretto.

"Contro questo avevamo fatto ricorso in Cassazione ed avevamo fatto presentare una interrogazione parlamentare (ad oggi senza risposta)", dice l'associazione, Ricordando che l'articolo 21 della Costituzione, oltre a ribadire che "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure", recita anche che "Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità' giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili."

Per l'associazione, la Carta stabilisce cioè che il sequestro possa avvenire non nel caso di un reato qualunque, ma di un delitto già previsto dalla legge sulla stampa.

A giudizio dell'Aduc, il delitto di cui all'articolo 403 del Codice penale, con cui la Procura di Catania aveva motivato il sequestro preventivo, "non e' in alcun modo contemplato nella legge sulla stampa. Pertanto, il sequestro preventivo...era per noi un atto incostituzionale. Non e' d'accordo la Cassazione che ha stabilito la legittimità della censura per tutto ciò che non è stampa", dice ancora l'Aduc.

 

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