Mercoledi 2 Luglio 2025
La responsabilità ex art. 2052 c.c dell'educatore cinofilo
Di Filippo Portoghese.

Nella responsabilità per danni cagionati da animale ex art. 2052 c. c. , l'educatore cinofilo che prende in gestione autonoma il cane altrui diventa il soggetto "che se ne serve", assumendo la responsabilità oggettiva in luogo del proprietario, che invece ne è esonerato per il periodo in cui l'animale è sotto il governo del professionista.

Ho sempre sostenuto che l’art. 2052 c. c. pur apparentemente ...

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