Accertata la violazione del diritto all'oblio per omessa deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con prescrizione, il giudice non può negare il risarcimento con motivazione meramente apodittica. È tenuto a valutare la prova del danno anche tramite presunzioni semplici, considerando diffusione della notizia, contenuto offensivo e posizione sociale della vittima.