| Giovedi 13 Agosto 2026 |

La Cassazione con l'ordinanza n. 21139/2026 ha stabilito che le somme versate in eccesso a titolo di contributo al mantenimento dei figli, poi ridotto con effetto retroattivo sulla base di una diversa valutazione dei fatti già noti, non sono ripetibili: la natura sostanzialmente alimentare del credito ne comporta irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità, anche quando ...
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