In tema di contribuzione previdenziale alla Gestione Separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i compensi percepiti dagli arbitri di calcio a titolo di cessione del diritto di immagine non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale, in quanto non costituiscono reddito derivante dall'esercizio dell'attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR.
E' stata sottoposta alla Consulta, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335 del 19951, degli avvocati non tenuti all'iscrizione alla cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito e di volume d'affari, ex art. 22, legge n. 576/1980.