Si segnala un'altra decisione della Corte di Cassazione in materia di affidamento condiviso dei figli minori, con particolare riferimento alla ripartizione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.
Il padre ricorre per Cassazione avverso la sentenza di appello che, a conferma della pronuncia di primo grado, affida la figlia minore della coppia alla madre e stabilisce modalità e ...
La vicenda si incardina in un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, in cui il Tribunale decideva di revocare il regime di affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, optando per l'affidamento esclusivo alla madre, stante la eccessiva e patologica conflittualità dei genitori, che generava nella figlia uno stato di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica, come evidenziato nella Ctu disposta nel corso dell'istruttoria. La consulente, infatti,…
Corte di Cassazione, sezione I° civile, sentenza 11. 08. 2011 n. 17191.
Con tale sentenza, la Suprema Corte, modificando il proprio precedente orientamento (cfr. Cassazione, sez. I° civile, 29. 04. 2008 n. 16593) (1), ha stabilito che per poter applicare l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli è necessario «un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli». In altri termini, se tra i genitori non vi è un profondo rispetto reciproco è bene che i giudici non incentivino tale istituto. …
In un contesto nel quale si discute ancora oggi in Parlamento se modificare la normativa sull'affidamento condiviso con l'introduzione di concetti come "pariteticità", "doppio domicilio", " mantenimento in forma diretta" dei figli ecc, in modo da annullare il più possibile le disparità di ruolo - vere o presunte - tra figure genitoriali, ecco che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17191 ...
Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 02/12/2010, n. 24526.
Martedi 11 Gennaio 2011
Di Anna Andreani.
Affidamento esclusivo, residualità, lontananza del genitore non collocatario, irrilevanza.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli può essere derogata solo ed esclusivamente allorchè la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa, ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. …
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei figli - Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Conflittualità tra i coniugi - Rilevanza - Esclusione.
In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.
FATTO E DIRITTO
1. P. G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Napoli in data 11 aprile 2007, confermativa di quella del Tribunale che, nel pronunciarne la separazione personale dal coniugo R. A. , con addebito esclusivo ad esso P. , ha affidato il figlio e assegnato la casa coniugale alla moglie e posto, altresì, a suo carico un assegno mensile di mantenimento di Euro 750,00 in favore della R. e di Euro 1. 200,00 per il figlio.