1 - Con sentenza in data 18 marzo/13 aprile 2006 il Tribunale di Macerata pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da C.G. e S.C., alla quale venivano affidate le figlie minori N. e T., con l'obbligo per il padre di contribuire al loro mantenimento, versando la somma di Euro 600,00 mensili alla madre, la cui domanda di ottenere un assegno in proprio favore veniva rigettata.
1.1 - Avverso tale decisione proponeva appello la S., deducendo che non erano state opportunamente valutate le circostanze inerenti alla propria condizione di casalinga, impossibilitata a procurarsi un lavoro sia per la mancanza di opportunità in tal senso sia per le proprie precarie condizioni di salute, ed aggiungendo, quanto alla sua convivenza more uxorio con altro uomo, che la stessa non elideva lo squilibrio economico fra la propria posizione economica e quella del C..
1.2 - La Corte di appello di Ancona, con la decisione indicata in epigrafe, confermava la sentenza di primo grado, rilevando che - avuto riguardo alla consolidata ed ormai decennale convivenza della S. con altro uomo, dal quale aveva anche avuto un figlio - la stessa godesse di apporti tali da non modificare il tenore di vita mantenuto, sempre in condizione di casalinga, durante la convivenza con il C..
1.3 - Avverso tale decisione propone ricorso la S., deducendo un motivo.
Resiste con controricorso il C..
2 - Con unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si sostiene, richiamati i principi in tema di attribuzione e determinazione dell'assegno divorzile, e formulandosi, al riguardo, idoneo quesito di diritto, che la mera situazione di convivenza con altra persona non determina, di per sè, il venir meno del diritto all'assegno divorzile, dovendosi pur sempre tener conto delle condizioni economiche degli ex coniugi, e dell'incidenza economica, da dimostrarsi da parte dell'onerato, del permanere della convivenza con altra persona, valutata in relazione alle circostanze che la caratterizzano.
2.1 - Il ricorso è fondato. La Corte di appello, nel confermare il rigetto della domanda della S., dopo aver correttamente richiamato il presupposto inerente all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ha osservato che "non pare dubitabile, da un lato, che una convivenza "more uxorio" determina una disponibilità economica della S. a carico dell'attuale convivente, mentre non risulta in alcun modo che il tenore di vita sia diverso rispetto a quello matrimoniale..". 2.2 - La giurisprudenza di questa Corte (Cass., 25 novembre 2010 n. 23968) afferma che la convivenza del coniuge con altre persona, avente carattere occasionale o temporaneo, non incide di per sè direttamente ed in astratto sull'assegno di mantenimento. Più recentemente (Cass., 11 agosto 2011, n. 17195), si è sostenuto che, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sperequazione dei mezzi del coniuge economicamente più debole a fronte delle disponibilità economiche dell'altro, che avevano caratterizzato il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio, non giustifica la corresponsione di un assegno divorzile a carico del primo, ove questi instauri una convivenza con altra persona che assuma i connotati di stabilità e continuità, trasformandosi in una vera e propria famiglia di fatto. Si è precisato che in detta ipotesi il diritto all'assegno viene a trovarsi in una fase di quiescenza, potendosi riproporre in caso di rottura della convivenza.
2.3 - La nozione di famiglia di fatto, richiede, tuttavia, al fine di considerare rescissa - sia pure temporaneamente - ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, che i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio). Si richiede, pertanto, un arricchimento e un potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, la trasmissione di valori educativi ai figli, per altro ormai quasi del tutto assimilati a quelli legittimi.
In definitiva, in base al richiamato orientamento di questa Corte, non è sufficiente l'instaurazione di un rapporto di mera convivenza, essendo necessario, per il fine che qui interessa, che la stessa assuma i caratteri di una vera e propria famiglia di fatto. Ed invero nel caso esaminato nella citata decisione n. 17195 del 2011, oltre ad essersi instaurato, come nella specie, un rapporto stabile di convivenza fra la parte che richiedeva l'assegno nei confronti dell'ex coniuge e un altro uomo, si era accertato che quest'ultimo aveva dato un apporto notevole al menage familiare, mettendo a disposizione per la convivenza un'abitazione, essendo per altro, in un breve lasso di tempo, nati due figli.
2.4 - Del resto, questa Corte aveva da tempo affermato che, ove la convivenza more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, tanto da venire ad assumere i connotati della c.d. "famiglia di fatto", connotata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita (per ciò stesso anche economici) , il parametro di valutazione dell'"adeguatezza" dei mezzi economici a disposizione dell'ex conìuge non possa che registrare una tale evoluzione, recidendo - finchè duri tale convivenza e ferma rimanendo, in questa fase la perdurante rilevanza del solo eventuale "stato di bisogno" in sè, ove "non compensato" all'interno della convivenza - ogni plausibile connessione con il tenore ed il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e - con ciò stesso - ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso (Cass., 8 agosto 2003, n. 11975).
2.5 - La decisione impugnata, nel momento in cui ha escluso il diritto all'assegno della S. - prescindendo dalla verifica dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita tenuto durante il matrimonio (salva l'ovvia considerazione che la predetta, in entrambi i casi, ha svolto il ruolo di casalinga) - ha affermato che la convivenza, ancorchè duratura, determinasse una disponibilità economica", senza che, tuttavia, risultasse in qualche modo l'esistenza di un modello di vita, avente i caratteri, come sopra delineati, della famiglia di fatto, anche con riferimento alla consistenza e alla continuità degli apporti di natura economica del convivente, che, lungi dall'essere ben individuati, sono stati meramente presunti. In accoglimento del ricorso la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, applicherà i principi enunciati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.