Cassazione: ordinanza n. 7970 del 02/04/2013

Cassazione: ordinanza n. 7970 del 02/04/2013
Domenica 21 Aprile 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16248/2010 proposto da:

S.M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) giusto mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

P.S.;

- intimato -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 666/08 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 27.2.09, depositato il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte di Appello di Palermo, con decreto in data 9 luglio 2009, conferma il provvedimento di primo grado che aveva elevato l'assegno a carico del marito per la moglie/esonerandolo dal mantenimento della figlia maggiorenne.

Ricorre per cassazione la S..

Non ha svolto attività difensiva il P..

Ritiene il Collegio, diversamente da quanto affermato dal Relatore, che il ricorso vada rigettato per manifesta infondatezza. Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, Cass. n 4765 del 2002; n. 1830 del 2011), ai fini dell'esonero dell'assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato.

Il Giudice a quo accoglie la richiesta di esonero dell'assegno per la figlia, con motivazione adeguata e non illogica, facendo riferimento all'età (anni 37) e agli studi da questa effettuati, ipotizzando che essa abbia ricevuto offerte di lavoro, benchè non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le abbia accettate. Spettava ovviamente all'odierna ricorrente fornire prova in tal senso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013

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