Tribunale Milano, sez. IX civ, ordinanza 26 febbraio 2016

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Giovedi 31 Marzo 2016
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Osserva

[1]. I coniugi …. nato a … il .., cod. Fisc. …, ed …, nata a … il …, cod. Fisc. …, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in …, il ..(atto n. ….). Dal matrimonio sono nati i figli: .., ……, …, il .. …; tutti e due, maggiorenni ed autosufficienti. Il .. ha proposto ricorso per separazione giudiziale in data 2 luglio 2014, davanti a questo ufficio; la … si è costituita ed ha aderito alla richiesta di pronuncia di separazione. Il Tribunale di Milano, con sentenza (parziale) n. … del 2 settembre 2015 ha dichiarato la separazione delle parti, con pronuncia sul solo status, rimettendo i coniugi dinanzi al giudice istruttore per la prosecuzione del procedimento quanto alle domande accessorie. Il procedimento di separazione pende davanti a questo giudice, con r.g. n. … del 2014. Il Presidente f.f., all’esito dell’udienza presidenziale (tenuta il 22.1.2015), ha emesso ordinanza ex art. 708 c.p.c. in data 22 gennaio 2015. Con l’ordinanza de qua, ha respinto la richiesta della moglie di avere un assegno per sé ex art. 156 c.c.; ha sollevato d’ufficio la questione relativa alla inammissibilità delle domande aventi ad oggetto il versamento di somme a titolo restituzione somme o indennità (stimando non ammissibile il cumulo ex art. 40 c.p.c.).

[2]. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2016, il … ha presentato ricorso divorzile: in virtù delle modifiche apportate alla l. 898 del 1970, dalla l. 55 del 2015, nel caso di specie, la domanda per divorzio è proponibile decorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c. (quindi dal 22 gennaio 2016), purché nelle more sia intervenuta sentenza sullo status, con pronuncia irretrattabile. Il ricorso è stato originariamente assegnato al dr. … ma poi riassegnato al sottoscritto, in virtù del criteri di distribuzione interna degli affari, come risultanti all’esito della delibera presidenziale del 25 maggio 2015. In virtù della cennata modifica organizzativa, ove sia pendente il giudizio di separazione, è il medesimo magistrato (del giudizio separativo) a dover trattare l’eventuale sopravvenuto procedimento divorzile. Analogo criterio è stato, come noto, adottato da altri uffici giudiziari. ...

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