Tribunale di Milano, sez. IX civ., ordinanza 14/10/2015

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Mercoledi 11 Novembre 2015
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 [...omissis...]

o s s e r v a

[1]. L’Avv. … propone ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 contro ..: allegando l’intercorso rapporto fiduciario, in virtù di regolare contratto di patrocinio, allega l’inadempimento del cliente all’obbligo del pagamento degli onorari, pari a complessivi euro 4.806,50.

[2]. Il Collegio esamina d’ufficio la questione relativa alla improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 3 comma I, d.l. 12 settembre instaurata dalla parte attrice è regolata dalle norme del rito sommario di cognizione, ex artt. 702-bis e ss c.p.c. (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma III, lett. c); non si tratta di lite concernente obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma II); la pretesa creditoria non è stata esercitata mediante procedimento monitorio (non si versa, dunque, nelle ipotesi di cui all’art. 3, comma III, lett. a). Ai sensi dell’art. 3 comma I d.l. 132 del 2014, «chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro» deve, tramite il suo avvocato, «invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita». L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La disposizione in parola sottopone, dunque, a giurisdizione condizionata ogni controversia che abbia ad oggetto una domanda di pagamento a prescindere dal titolo che sia ad esso sotteso. Anche la lite odierna, pertanto, dovrebbe ritenersi compresa nel fascio applicativo della disposizione cennata. A diversa conclusione, tuttavia, conduce il fatto che, ai sensi dell’art. 3 comma VII d.l. 132/2014 la disposizione sulla improcedibilità

«non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente». Si intende aderire, sul punto, all’orientamento già emerso nella giurisprudenza di merito: «la pretesa creditoria che rimanga contenuta nei limiti di 50.000 euro richiede, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo tentativo di negoziazione assistita, salvo si tratti di controversia riconducibile alla categoria di quelle per le quali le parti possono stare in giudizio personalmente. In questa categoria ricade la domanda introdotta dall’Avvocato per recuperare un suo credito, là dove questi si avvalga della procedura speciale di cui all’art.14 d. lgs.150/2011 ove, al comma III, è espressamente previsto che «nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente» (Trib. Verona, ordinanza 18 giugno 2015, est. M. Vaccari). La domanda, per i motivi sopra indicati, è da ritenersi procedibile. ...

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