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Segue un'anteprima del testo:
Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi
V.F., con atto di citazione dei 22 aprile 2010, conveniva davanti ai Giudice di pace di Milano la società G&G sas di G.G. per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di €. 3.820,00, previo accertamento della responsabilità della convenuta, quale venditrice, per i vizi riscontarti nell'autovettura dalla medesima acquistata e previa riduzione del, prezzo di compravendita.
A sostegno di questa domanda l'attrice esponeva di aver acquistato con atto dei 30 aprile 2009 dalla società G&G di G. una autovettura WW al prezzo di €. 26.000,00, che prima di definire la vendita l'acquirente, insieme al proprio convivente F.F., si era incontrata con il rappresentante legale della società, il quale aveva assicurato che l'autovettura era in buone condizioni e che non aveva mai subiti incidenti e non presentava alcun vizio. Esponeva inoltre che tuttavia già lo stesso giorno in cui era stata conclusa la compravendita, aveva rilevato delle rumorosità generate dal mezzo spinto a velocità autostradale, cosicché aveva provveduto a far visionare l'autovettura ad una officina convenzionata VW di Bolzano; che li meccanico aveva rilevato qualcosa di anomalo e successivamente aveva comunicato che la rumorosità era dovuta alla rottura dell'avantreno anteriore non derivante da urto e per la relativa riparazione chiedeva una somma di €. 2.850,00 più IVA. L'acquirente aggiungeva che aveva provveduto a denunciare il vizio al venditore con e-mail del 15 maggio 2009 e successivamente con fax e con raccomandata del 18 giugno 20009.
Si costituiva la convenuta e contestava la ricostruzione dei fatti così come effettuata dall'acquirente ed eccepiva la tardività della denuncia per vizi ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.. Deduceva che l'auto aveva 1.333 Km in più rispetto a quelli che aveva ai momento dell'acquisto e che il danno non era presente il 29 aprile 2009 data in cui era avvenuta la vendita. ...
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