Corte di Cassazione Sezione 6 TRI Civile Ordinanza 15 aprile 2019 n. 10543

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Venerdi 19 Aprile 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE SESTA CIVILE 

SOTTOSEZIONE T 


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. GRECO Antonio - Presidente 

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere 

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere 

Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere 

Dott. DELL'ORFANO Antonella - rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA

sul ricorso 9081-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7574/27/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL'ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO CHE:

l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 7616/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di intimazione per il pagamento di cartelle esattoriali relative a IRPEF IRAP IVA Addi. e sanzioni per l'anno 2006;

il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l'Agenzia lamenta "omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti" per avere la CTR erroneamente affermato che la documentazione prodotta dal ricorrente fosse "non contestata" dall'Ufficio "laddove essa indicava mancata compilazione del quadro della dichiarazione dei redditi per il 2010 relativo al domicilio fiscale", avendo invece l'Ufficio, in allegato alle memorie depositate in primo grado, prodotto e richiamato la "copia del frontespizio del modello unico pf 2010 per il periodo di imposta 2009 comprovante che il contribuente...(aveva)... dichiarato nello spazio "residenza anagrafica" l'indirizzo (OMISSIS), documento contrario ed incompatibile rispetto alla copia dello stesso modello Unico non recante alcun indirizzo, prodotta dalla parte ricorrente; ...

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