Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 12 giugno 2019  n. 25993

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Venerdi 20 Settembre 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. DI STASI Antonell - rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 02/11/2018 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/11/2018, il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva respinto la richiesta di disporre in danno di (OMISSIS) il sequestro preventivo impeditivo di un'area demaniale nella sua disponibilita', in relazione al reato di cui all'articolo 1161 c.n..

Il Tribunale, non condivideva la valutazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, che aveva denegato la misura cautelare ritenendo insussistente l'elemento psicologico del reato, ma confermava il rigetto ravvisando, invece, l'insussistenza del fumus in relazione all'elemento materiale della condotta e ritenendo che non potesse disapplicarsi la normativa nazionale, che aveva disposto nel tempo rinnovi automatici delle concessioni demaniali, per contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein), vertendosi in ipotesi di applicazione in malam partem di tale normativa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, articolando quali motivi l'erronea applicazione dell'articolo 1161 codice navale e l'erronea applicazione dell'articolo 49 del T.F.U.E e dell'articolo 12 della direttiva 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein). ...

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