Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 12 giugno 2019  n. 25993

Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 12 giugno 2019  n. 25993
Venerdi 20 Settembre 2019
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. DI STASI Antonell - rel. Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 02/11/2018 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 02/11/2018, il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva respinto la richiesta di disporre in danno di (OMISSIS) il sequestro preventivo impeditivo di un'area demaniale nella sua disponibilita', in relazione al reato di cui all'articolo 1161 c.n..

Il Tribunale, non condivideva la valutazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, che aveva denegato la misura cautelare ritenendo insussistente l'elemento psicologico del reato, ma confermava il rigetto ravvisando, invece, l'insussistenza del fumus in relazione all'elemento materiale della condotta e ritenendo che non potesse disapplicarsi la normativa nazionale, che aveva disposto nel tempo rinnovi automatici delle concessioni demaniali, per contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein), vertendosi in ipotesi di applicazione in malam partem di tale normativa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, articolando quali motivi l'erronea applicazione dell'articolo 1161 codice navale e l'erronea applicazione dell'articolo 49 del T.F.U.E e dell'articolo 12 della direttiva 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein). ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.012 secondi