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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere
Dott. VARRONE Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8072-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/2014 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pubblicata il 31.1.2014, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Distaccata di Pontassieve, accoglieva la domanda proposta in via riconvenzionale, da (OMISSIS) e, per l'effetto, dichiarava il diritto di servitu' di passo in favore della sua proprieta' ed a carico della proprieta' di (OMISSIS)
(OMISSIS) aveva agito in negatoria servitutis per chiedere accertarsi l'inesistenza, sul suo fondo, di una servitu' di passaggio in favore di (OMISSIS), il quale, nel costituirsi aveva chiesto, in via riconvenzionale l'accertamento del diritto di servitu' in favore del proprio fondo. Per quel che rileva nel giudizio di legittimita', il (OMISSIS) aveva dedotto che la servitu' fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia, trattandosi di fondi appartenenti ad un unico proprietario, fino all'atto di divisione del 5.11.1999; assumeva che l'apparenza della servitu' fosse costituita dall'esistenza, sul fondo servente, di un cancelletto di ingresso e di un vialetto.
La corte territoriale riteneva che all'atto della separazione dei due fondi, originariamente appartenenti all'unico proprietario, il vincolo di subordinazione di un fondo rispetto all'altro fosse avvenuto per volonta' delle stesse parti in causa; la clausola contenuta nell'atto di divisione, relativa al trasferimento delle servitu' attive e passive costituiva mera clausola di stile, non incompatibile con la volonta' delle parti di eliminare la situazione di fatto esistente. In tale ipotesi, quindi, doveva farsi ricorso al principio dell'onere della prova, che incombeva in capo a (OMISSIS), attrice in negatoria servitutis, la quale non aveva dimostrato l'inesistenza della servitu'. Osservava la corte fiorentina che i due fondi appartenevano originariamente a due proprietari: quello di (OMISSIS) apparteneva a (OMISSIS) e quello di (OMISSIS) a (OMISSIS). Le parti avevano acquistato, nel 1974, il fondo di (OMISSIS) e, nel 1989 avevano ereditato quello del padre (OMISSIS), ove era aperto il varco sulla (OMISSIS). Fino all'atto di divisione del 1999, (OMISSIS), proprietario originario del terreno, utilizzava l'accesso privo di passo carrabile per accedere al fondo di (OMISSIS), poi trasferito a (OMISSIS). Poiche' nell'atto di divisione, le parti nulla era stato previsto in ordine alla servitu', incombeva su (OMISSIS) l'onere di provare l'inesistenza del diritto reale in favore del fondo di (OMISSIS). ...
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