Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Ordinanza 29 marzo 2019  n. 8929

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Lunedi 1 Luglio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio - Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19192-2015 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio, sito in (OMISSIS), elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza non definitiva n. 3776/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/10/2013, e la sentenza definitiva n. 2578/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 6/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/11/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con atto notificato il 25/5/1994, ha citato in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, (OMISSIS) e, dopo aver dedotto, per quanto ancora rileva, che il convenuto aveva installato una grondaia e realizzato un casotto per animali da cortile a distanza illegale dal proprio fabbricato, ha chiesto la condanna del convenuto alla rimozione delle opere collocate a distanza illegale ed al risarcimento dei danni.

(OMISSIS) si e' costituito in giudizio deducendo, tra l'altro, che la grondaia con il tubo di scarico esisteva da oltre vent'anni, e cioe' sin dall'epoca di costruzione del fabbricato, e che il casotto destinato all'allevamento degli animali esisteva da oltre vent'anni e non violava alcun strumento urbanistico giacche', all'epoca, il Comune di Casamicciola non aveva adottato alcun regolamento.

Il tribunale di Napoli, dapprima con sentenza non definitiva del 7/3/2000 e poi con sentenza definitiva del 15/5/2006, ha condannato (OMISSIS), innanzitutto, ad arretrare la grondaia alla distanza di un metro dal confine ed, in secondo luogo, ad arretrare il casotto alla distanza di dieci metri dalla proprieta' dell'attore. ...

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