Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 18 dicembre 2019  n. 33596

Corte di Cassazione Sezione TRI Civile Sentenza 18 dicembre 2019  n. 33596
Sabato 28 Marzo 2020
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico - Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere

Dott. FEDERICI Francesco - Consigliere

Dott. D'ORAZIO Luigi - rel. Consigliere

Dott. DI PAOLA Luigi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21954/2013 R.G. proposto da:

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il suo studio in (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliata;

- resistente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina n. 102/02/2012 depositata il 17 settembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 novembre 2019 dal Consigliere Dott. D'Orazio Luigi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

udito l'Avv. (OMISSIS), per delega dell'Avv. (OMISSIS), per la societa' ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1.La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, accoglieva l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina, che aveva accolto il ricorso proposto dalla societa' (OMISSIS) s.r.l., avverso gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per Irpeg-Ilor del 1997, per Iva, Irpeg e Irap 1998 e per Iva, Irpeg e Irap 1999. In particolare, per l'Agenzia delle entrate i maggiori ricavi accertati emergevano da accrediti ed addebiti sui conti correnti dei soci, mentre la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della societa' in assenza di motivazione dell'atto di autorizzazione delle indagini bancarie. Il giudice di appello ha accolto il gravame proposto dalla Agenzia delle entrate evidenziando che la Corte di Cassazione, con sentenza 5849/2012, aveva confermato la precedente sentenza della Commissione regionale della Sicilia (n. 204/2/09 del 28-7-2009), che aveva rigettato l'appello della societa', con riferimento all'Iva del 1997. La Commissione regionale rilevava che, "in un certo senso" tale decisione della Cassazione aveva determinato una preclusione del riesame di alcuni punti di diritto gia' accertati e che l'accertamento presuntivo sui conti correnti bancari della societa' e dei soci, ritualmente autorizzato, non necessitante di motivazione, era rivolto ad individuare operazioni fiscalmente rilevanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 32 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 51, comma 2, n. 2, con la connessa presunzione che sia i prelevamenti che i versamenti costituivano ricavi della societa'. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.014 secondi