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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio - Presidente
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere
Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere
Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere
Dott. GORI Pierpaolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21039/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale e' domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 510/04/2018 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO Che:
- in controversia relativa ad impugnazione di un'intimazione di pagamento delle somme portate da una cartella di pagamento notificata al contribuente in data 21/04/2009, la CTR piemontese con la sentenza impugnata rigettava l'appello agenziale sostenendo che, non essendo stata regolarmente notificata alla (OMISSIS) s.n.c. la cartella di pagamento emessa sulla base di una sentenza divenuta definitiva (sentenza CTR Piemonte n. 170/06/1997), quella successivamente emessa nei confronti del contribuente, socio illimitatamente responsabile della predetta societa', "riguarda(va) una pretesa erariale ormai prescritta";
- avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso;
- sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. ...
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