Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza 12 dicembre 2019  n. 32694

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Venerdi 10 Gennaio 2020
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CARBONE Enrico - Consigliere

Dott. OLIVA Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17706-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita' di procuratori di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

- resistenti -

avverso la sentenza n. 2646/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento dei motivi due e tre;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si e' riportato agli atti depositati ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS).

Esponeva di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita di un capannone a uso artigianale, avendo versato a titolo di caparre la somma di Euro 50.000,00.

Denunciava di avere poi appreso che il bene oggetto della promessa era pervenuto alla promittente da donazione dei genitori, il che esponeva il donatario al rischio di riduzione da parte dei legittimari dei donanti. Se avesse saputo di tale provenienza non avrebbe stipulato il contratto, essendosi determinato all'acquisto con finalita' speculative.

Denunciava ancora che la promittente venditrice aveva dichiarato nel preliminare di avere apportato modifiche suscettibili di sanatoria in relazione a una baracca, obbligandosi a produrre la concessione in sanatoria entro la data della stipula. Precisava che, al fine di poter adempiere a tale produzione, la venditrice aveva ottenuto due proroghe del termine per la conclusione del definitivo, ma nonostante tali proroghe, la concessione non era stata ancora rilasciata. ...

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