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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice - Presidente
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. CARBONE Enrico - Consigliere
Dott. OLIVA Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17706-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), in qualita' di procuratori di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 2646/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento dei motivi due e tre;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente, che si e' riportato agli atti depositati ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) chiamava in giudizio (OMISSIS).
Esponeva di avere stipulato un contratto preliminare per la vendita di un capannone a uso artigianale, avendo versato a titolo di caparre la somma di Euro 50.000,00.
Denunciava di avere poi appreso che il bene oggetto della promessa era pervenuto alla promittente da donazione dei genitori, il che esponeva il donatario al rischio di riduzione da parte dei legittimari dei donanti. Se avesse saputo di tale provenienza non avrebbe stipulato il contratto, essendosi determinato all'acquisto con finalita' speculative.
Denunciava ancora che la promittente venditrice aveva dichiarato nel preliminare di avere apportato modifiche suscettibili di sanatoria in relazione a una baracca, obbligandosi a produrre la concessione in sanatoria entro la data della stipula. Precisava che, al fine di poter adempiere a tale produzione, la venditrice aveva ottenuto due proroghe del termine per la conclusione del definitivo, ma nonostante tali proroghe, la concessione non era stata ancora rilasciata. ...
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