Corte d'Appello Palermo Sezione 3 Civile Sentenza 17 maggio 2019  n. 1014

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Sabato 29 Giugno 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Sigg.ri Magistrati:

1) Dott. Michele Ferriera Presidente

2) Doti. Gioacchino Mitra Consigliere

3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.

all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al (...) del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2018, vertente

TRA

(...) in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore di (...) (Avv. Ag.Di.)

Appellanti

(...) in persona del vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, (...) nella qualità di procuratrice generale di (...) cessionaria ex art. 58 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 del portafoglio di crediti pecuniari individuabili "in blocco" vantati da (...)

Appellato

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(...) in proprio e quale legale rappresentante di Società (...) ha formulato appello avverso (...) con cui il Tribunale di Sciacca:

- ha dichiarato improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 l'opposizione dal medesimo proposta avverso il decreto ingiuntivo dell'importo di Euro 50.119,11 emesso su istanza di (...) per il pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza (...);

- ha dichiarato il decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo a termine dell'art. 653 c.p.c.

La soluzione impressa alla vertenza è il portato di quanto accaduto in fase di avvio del giudizio: con l' ordinanza conclusiva della prima udienza di comparizione delle parti, il primo giudice, dopo aver provveduto sull'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'istituto di credito, ha assegnato termine per promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria avendo ravvisato, in ragione dell'oggetto della controversia vertente in tema di rapporti bancari, la ricorrenza della condizione di procedibilità di cni all'art. 1 bit D. Lgs. n. 28/10, così come novellato dal D.L. n. 69/13 convertito con modifiche dalla L. n. 98/2013; termine rimasto sostanzialmente inosservato, avendo gli opponenti avviato il procedimento di mediazione solo il giorno prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio. ...

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