Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza del 27/01/2017 n.352

Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza del 27/01/2017 n.352
Venerdi 17 Febbraio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

  REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8823 del 2006, proposto dal Comune di D.M., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Massa e Luca Saguato, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, via Asiago, 8;

contro

Società H.E.P. s.n.c. di R. e M.E.D.M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Rusca e Francesco Caracciolo di Sarno, con domicilio eletto presso quest'ultimo difensore in Roma, via Angelo Brofferio, 3;

nei confronti di

Regione Liguria, Provincia di Imperia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, sezione I, n. 1065/2005, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2017 il consigliere Giuseppe Castiglia;

Uditi per le parti gli avvocati Gerbi, su delega degli avvocati Massa e Saguato, e Rusca;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La società H.E.P. s.r.l., proprietaria di un edificio a D.M., nel quale gestisce un'attività alberghiera, ha impugnato tutti gli atti di adozione, formazione e approvazione del piano urbanistico comunale - P.U.C. nella parte in cui - respingendo le sue osservazioni, intese a consentire la destinazione residenziale dell'immobile - tale edificio è stato mantenuto in ambito con destinazione turistico-ricettiva di tipo alberghiero.

2. Con sentenza 8 luglio 2005, n. 1197, il T.A.R. per la Liguria, sez. I, ha accolto il ricorso sotto l'assorbente profilo di censura dedotto con il primo mezzo di gravame. Il Tribunale regionale ha ritenuto che - in base alla normativa sia nazionale art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico degli enti locali - T.U.E.L. che regionale (art. 40 della L.R. Liguria 4 settembre 1997, n. 36) - la competenza in ordine al procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, in tutte le sue articolazioni, spetterebbe al Consiglio comunale, mentre nella specie, ferma restando l'adozione con delibera consiliare di buona parte degli atti impugnati, la determinazione circa i pareri e le osservazioni presentati dopo l'adozione del progetto preliminare sarebbe stata assunta con la delibera di Giunta n. 12 dell'11 gennaio 2001. ...

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