Cass.civ. Sez. VI - 5 Ordinanza del 28/09/2016 n.19142

Cass.civ. Sez. VI - 5 Ordinanza del 28/09/2016 n.19142
Lunedi 27 Febbraio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15033/2015 proposto da:

A E C NETWORK SAS DI M.A., estinta, in persona dell'ex socio e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE COLAPIETRO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore datata 23.05.2016;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11247/29/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 2/12/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VILLA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

Preliminarmente, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l'istanza di riunione formulata dal ricorrente nella comparsa di costituzione del nuovo difensore datata 23.05.2016, poichè, a prescindere dalla erronea e confusa indicazione dei corrispondenti numeri di iscrizione al Ruolo generale, non risulta che rispetto ai ricorsi iscritti a nn. 15041/15 e 15027/15 (promossi dall'ex socio e dall'ex rappresentante legale della società) vi siano connessioni tali da giustificare l'invocata misura organizzativa processuale.

Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso dell'amministrazione finanziaria, in quanto tardivamente notificato in data 10/8/2015, a fronte della notifica del ricorso intervenuta in data 10/6/2015. ...

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