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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente
Dott. CURCIO Laura - Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13633/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 548/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2017, R.G.N. 1635/2016.
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del 13 marzo 2017, la Corte d'appello di Milano rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. avverso le sentenze non definitiva (n. 284/2016) e definitiva (n. 387/2016) del Tribunale di Pavia, che aveva accertato il diritto di (OMISSIS) all'inquadramento nel II livello del CCNL di categoria, l'illegittimita' del licenziamento intimatole il 23 agosto 2011 per violazione del periodo di comporto e condannato la societa' datrice al pagamento, in favore della lavoratrice a titolo risarcitorio per mobbing, della somma di Euro 41.043,00, oltre interessi legali (con la prima) e delle somme di Euro 5.000,00 per differenze retributive per il superiore inquadramento riconosciuto e di Euro 8.384,88 per indennita' da licenziamento illegittimo (con la seconda);
che la societa' datrice ricorreva per cassazione avverso la predetta sentenza con dieci motivi, cui resisteva la lavoratrice con controricorso e memoria ai sensi dell'articolo 380 bis1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che la ricorrente deduce violazione dell'articolo 2109 c.c., articolo 36 Cost., ...
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