Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 3266 del 19 febbraio 2016

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Lunedi 29 Febbraio 2016
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Svolgimento del processo

D.A. convenne in giudizio la FATA Assicurazioni Danni s.p.a. per ottenere il rimborso delle spese corrisposte al proprio legale per l'assistenza prestata nella procedura di risarcimento diretto relativa ad un sinistro occorsogli il 25.12.2008, procedura che si era conclusa con l'accettazione della somma offerta dall'assicuratrice a tacitazione dei danni riportati dall'auto dell'attore.

La FATA contestò di essere tenuta al ristoro delle spese legali in quanto il sinistro era stato definito in fase stragiudiziale.

Il Giudice di Pace di Taranto qualificò la domanda come azione di regresso ex art. 68 legge professionale forense e la rigettò sul rilievo che non vi era stata alcuna transazione.

Provvedendo in sede di gravame, il Tribunale di Taranto ha ritenuto fondata la censura del D. in ordine al fatto che il primo giudice non aveva esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno; esaminato tale profilo, ha tuttavia rigettato la pretesa dell'appellante affermando che al sinistro deve applicarsi la disciplina dell'art. 149 D.L.vo n. 209/2005 sulla procedura di risarcimento diretto e che, a norma dell'art. 9 del regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006, non sono indennizzabili (con la sola eccezione delle perizie relative a danni alla persona) le spese sostenute dal danneggiato per l'ausilio di professionisti nella fase stragiudiziale, qualora sia stata accettata l'offerta dell'assicuratore.

Ricorre per cassazione il D. , affidandosi a cinque motivi; l'intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

  1. Col primo motivo - che deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c. - il ricorrente assume che anche le spese relative all'assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamenta pertanto una "evidente violazione dell'art. 1223 c.c.", dolendosi che "la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui all'art. 9 comma II DPR 254/2006 (non accettazione dell'offerta) rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa del danneggiato". ...

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