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Segue un'anteprima del testo:
Presidente Vivaldi – Relatore Olivieri
Con sentenza 17.7.2012 n. 3851 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava in diversa misura il concorso causale della vittima e del conducente del mezzo nella determinazione del sinistro nel quale era deceduta B.M. , investita dall’autocarro di proprietà dell’Azienda Speciale Pluriservizi mentre a piedi attraversava la strada, e rideterminava l’ammontare del danno non patrimoniale spettante "jure proprio" alle figlie della vittima, P.S. e P.P., sulla base dei medesimi criteri equitativi adottati dal primo giudice, tenendo conto delle somme versate "medio tempore" a titolo di acconto da INA Assitalia s.p.a., società assicuratrice della responsabilità civile automobilistica, condannando in solido l’Azienda e la società assicurativa al pagamento del residuo importo dovuto.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalle sorelle P. le quali, con atto ritualmente notificato, in data 17.10.2013, a GEA-Gestioni Ecologiche e Ambientali s.p.a. (già AMIU), ed in data 14.10.2013, ad INA Assitalia s.p.a., hanno dedotto, con due motivi, vizio di "error in judicando" e vizio logico di motivazione.
Le resistito con controricorso Generali Italia s.p.a., così modificata la denominazione di INA Assitalia s.p.a..
Non ha svolto difese GEA s.p.a.
Le ricorrenti e la società resistente hanno depositato memorie illustrative, ed il difensore delle prime anche brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 379 u.c. c.p.c..
La Corte d’appello rigettando il secondo e terzo motivo di gravame dell’appello principale proposto dalle eredi della vittima del sinistro stradale, ha ritenuto corretta la liquidazione, con criterio equitativo, del danno non patrimoniale subito "jure proprio" dalle superstiti, ed in particolare del danno alla vita dinamico-relazionale determinato dalla perdita del rapporto parentale affidando tale decisione alle seguenti ragioni: il Giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione dei criteri individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, elaborate dal Tribunale Ordinario di Roma per l’anno 2006, utilizzando l’importo base previsto per il danno da morte ed adeguandolo alle circostanze del caso concreto, che - nel caso di specie - avevano comportato una variazione in diminuzione (riduzione peraltro applicata nella misura del 20%, inferiore a quella massima del 30% prevista in Tabella) in considerazione della età matura delle figlie, della mancanza di convivenza con la vittima avendo le predette costituto autonomi nuclei familiari da lungo tempo. ...
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