Cassazione penale Sez. Unite, Sentenza n. 41432 del 03/10/2016

Cassazione penale Sez. Unite, Sentenza n. 41432 del 03/10/2016
Mercoledi 19 Ottobre 2016
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni - Presidente -

Dott. SIOTTO Maria Cristin - Consigliere -

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -

Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -

Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere -

Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere -

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. N.S.A., nata a (OMISSIS);

2. P.G., nato a (OMISSIS);

3. C.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 07/04/2015 della Corte di appello di Campobasso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal componente Piercamillo Davigo;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

udito il difensore dei ricorrenti, avv. Domenico Affenita, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

1. In data 19 luglio 2012, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Isernia, all'esito di giudizio abbreviato, condannava N.S.A., P.G. e C.F. per i reati di cui agli artt. 455 e 640 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito abbreviato, a due anni, otto mesi di reclusione e 200 Euro di multa ciascuno.

2. Contro il predetto provvedimento proponeva appello il difensore degli imputati.

La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 7 aprile 2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, ribadito il giudizio di penale responsabilità, riconosceva agli imputati le circostanze attenuanti generiche e, con la già ritenuta continuazione e con la diminuente per il rito, rideterminava in un anno di reclusione e 600 Euro di multa la pena inflitta a ciascuno di essi. ...

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