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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo - Presidente -
Dott. MAZZITELLI Caterina - Consigliere -
Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere -
Dott. SCARLINI Enrico V.S. - rel. Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.D. nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Maria Francesca Loy, che ha concluso;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto;
Udito il difensore avv. Bruno Simeoni;
Il difensore presente insiste per l'annullamento della sentenza impugnata al termine di un'ampia ed articolata esposizione del contenuto del ricorso.
1 - Con sentenza del 7 luglio 2016, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Udine che aveva ritenuto M.D. colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo Al), bancarotta impropria da falso in bilancio (capo B1) e bancarotta semplice per avere aggravato il dissesto non richiedendo il fallimento, tutti in relazione alla srl (OMISSIS), dichiarata fallita il 4 dicembre 2009, di cui M. era stato amministratore unico dal 2001 al 21 luglio 2009, e quale presidente del consiglio di amministrazione ed amministratore della (OMISSIS) srl (già (OMISSIS) srl e (OMISSIS) spa), la società beneficiata dalle distrazioni.
La Corte triestina aveva ritenuto infondate le censure mosse dall'imputato nell'atto di appello perchè:
- quanto alla distrazione consumata a favore della srl (OMISSIS), il curatore aveva riferito che le somme corrisposte da questa alla fallita, in occasione della risoluzione del contratto di sub-appalto stipulato fra la (OMISSIS) (che aveva ricevuto l'appalto da spa Danieli) e la fallita (OMISSIS), avevano compensato le sole opere di officina effettuate in Italia, mentre, per le lavorazioni effettuate in Portogallo da dipendenti (OMISSIS), nulla risultava essere stato corrisposto alla fallita e nulla il ricorrente aveva potuto provare al curatore essere stato versato dalla (OMISSIS); la carenza di documentazione sul punto rendeva poi inutile la richiesta perizia contabile; nè avevano rilievo le appostazioni del bilancio della beneficiata, avendole il ricorrente adottate al fine di occultare le distrazioni; era poi evidente la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto, visto che l'imputato aveva attribuito i costi alla fallita ed i ricavi ad altra società; ...
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