Cassazione penale Sez. I, Sentenza del 15/05/2017 n.24084

Cassazione penale Sez. I, Sentenza del 15/05/2017 n.24084
Giovedi 18 Maggio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. - Presidente -

Dott. NOVIK Adet Toni - rel. Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. BONITO Francesco - Consigliere -

Dott. VANNUCCI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.J., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 05/02/2015 del TRIBUNALE di MANTOVA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ADET TONI NOVIK;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. FRANCA ZACCO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza;

Udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha concluso per l'annullamento.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza emessa il 5 febbraio 2015, il Tribunale di Mantova ha condannato S.J. alla pena di Euro 2000 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, perchè "portava fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, un coltello della lunghezza complessiva di cm 18,5 idoneo all'offesa per le sue caratteristiche". Commesso in (OMISSIS).

2. Risulta in fatto che l'imputato era stato trovato dalla polizia locale in possesso di un coltello, portato alla cintura. Richiesto di consegnarlo, aveva opposto rifiuto adducendo che il comportamento si conformava ai precetti della sua religione, essendo egli un indiano "SIKH".

Secondo il giudice di merito, le usanze religiose integravano mera consuetudine della cultura di appartenenza e non potevano avere l'effetto abrogativo di norma penale dettata a fini di sicurezza pubblica.

3. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso l'imputato personalmente chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 4 della Legge n. 110/1975 e vizio di motivazione. Ritiene che il porto di coltello era giustificato dalla sua religione e trovava tutela dell'art. 19 Cost.. Il coltello (KIRPAN), come il turbante, era un simbolo della religione e il porto costituiva adempimento del dovere religioso. Chiede quindi l'annullamento della sentenza. ...

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