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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente -
Dott. MICCICHE’ Loredana - Consigliere -
Dott. BRUNO Mariarosaria - rel. Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
nel procedimento a carico di:
R.A., nato a (OMISSIS);
inoltre:
PARTE CIVILE;
AXA ASSICURAZIONI SPA;
avverso la sentenza del 26/06/2017 del GIUDICE DI PACE di PADOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ZACCO Franca che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
L'avvocato SCANTAMBURLO MASSIMO del foro di PADOVA in difesa di PARTE CIVILE deposita conclusioni scritte cui si riporta, chiedendo l'accoglimento del ricorso, e nota spese delle quali chiede la liquidazione.
1. Con sentenza emessa in data 26/6/07 il Giudice di Pace di Padova ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. per il reato di cui all'art. 590 c.p., commi 2 e 3 per avere l'imputato riparato il danno cagionato alla persona offesa ed eliminato le sue conseguenze dannose.
Al R.A. era contestato il reato di lesioni colpose, avendo, alla guida della propria autovettura, con violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionato lesioni personali a Z.G., tamponando il motociclo dallo stesso guidato, così provocandone la fuoriuscita dalla sede viaria: a seguito dell'urto lo Z. veniva sbalzato in un fossato riportando lesioni gravi.
2. Avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace, ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Padova, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva in proposito che il Giudice di pace si è limitato a definire congrua la somma di Euro 62 mila a titolo di riparazione, senza aggiungere null'altro e senza procedere a compiere ogni dovuta Indagine sulla durata e l'entità delle lesioni patite dalla persona offesa. Evidenzia che tali asserzioni contrastano con la ratio del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 che richiede la prova concreta della esistenza del risultato riparatorio. Rileva inoltre che non è corretta l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale le spese legali non sono conseguenza diretta del danno. Così facendo il giudice trascura di considerare che si tratta di spese di assistenza stragiudiziale aventi natura di danno emergente. ...
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