Cassazione penale Sez. V, Sentenza n. 47195 del 27/11/2015

Cassazione penale Sez. V, Sentenza n. 47195 del 27/11/2015
Lunedi 21 Dicembre 2015
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere -

Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere -

Dott. AMATORE Roberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;

nei confronti di:

S.A.L. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 249/2015 TRIB. LIBERTA' di BRESCIA, del 07/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore del ricorrente, avvocato D'Iorio Irene, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione riesame, con ordinanza, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., in data 7.7.2015 annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Mantova del 9.6.2015 di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di S.A. L., per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., nei confronti di So.Gi., con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

1.1. Rilevava, in particolare, il Tribunale che - circoscritte le condotte vessatorie alla seconda relazione avuta dall'indagato con la So. (da aprile 2015)- pur risultando sussistenti gravi indizi a carico dello S.A. per le lesioni cagionate alla p.o., a cavallo tra il 31 maggio 2015 ed il 1 giugno 2015 - confermate sia dalla linearità del narrato dalla persona offesa, che da quanto accertato in sede di certificazione sanitaria - e per i messaggi - ricevuti in un primo momento per riappacificarsi e divenuti di minaccia una volta raccolto il rifiuto dalla ragazza - tuttavia, del tutto mancante, nella stessa prospettazione della persona offesa, era l'integrazione di uno degli eventi tipici descritti nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., non avendo la So. riferito di trovarsi in uno stato grave di ansia o paura, nè di avere alterato le proprie abitudini di vita, nè ancora di avere un fondato timore per la propria incolumità a seguito dei messaggi e dell'aggressione ricevuta. ...

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