Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 1822 del 16/01/2018

Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 1822 del 16/01/2018
Venerdi 23 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere -

Dott. SCARLINI Enrico V. S. - Consigliere -

Dott. MOROSINI E.M. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.B., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero nell'ambito di un procedimento penale che vede l'odierna ricorrente indagata per reati fallimentari connessi ai fallimento della società Marina degli Aregai s.r.l. Il sequestro aveva ad oggetto, tra l'altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all'indagata, nonchè il telefono cellulare del tipo smartphone dell'indagata, successivamente restituitole previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).

2. Avverso l'ordinanza ricorre P.B., per il tramite del difensore, articolando due motivi.

2.1 Con il primo deduce violazione di legge. Innanzitutto premette che l'interesse alla impugnazione del decreto di sequestro relativo a un apparato elettronico permane anche dopo la restituzione del bene sequestrato. Eccepisce, quindi, l'invalidità della procedura di acquisizione dei messaggi e delle e-mail, assumendo che si sarebbe dovuto adottare quella stabilita dall'art. 266 c.p.p. e ss., venendo in rilievo un'attività di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche.

2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, essendosi proceduto, tramite duplicazione di copia forense, alla integrale e indiscriminata apprensione di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono cellulare in uso all'indagata. Rileva, infine, la mancata risposta, da parte del Tribunale del Riesame, in ordine alla eccepita violazione del divieto di sequestro della corrispondenza tra indagato e difensore, ai sensi dell'art. 103 c.p.p., comma 6. ...

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