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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di BRESCIA nel proc. c/:
- C.A., n. (OMISSIS);
- M.N., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del tribunale di BERGAMO in data 6/12/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATOLA G., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite, per gli imputati, le conclusioni dei difensori, Avv. A. M. Tortorici (per il M.) ed Avv. E. Del Villano (per il C.), che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
1. Con sentenza del 6.12.2016, depositata in data 3.03.2017, il tribunale di Bergamo condannava C.A., M.N. e M.F. (la cui posizione processuale non è investita dall'impugnazione del P.G.), alla pena, rispettivamente, di 3 anni di reclusione i primi due e di 8 mesi di reclusione quanto al terzo, in quanto riconosciuti colpevoli, i primi due, dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo a), di dichiarazione fraudolenta D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2, (capo b) e di distruzione/occultamento di scritture contabili (capo c), e, il terzo, del solo reato sub c), in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte in ciascun capo di imputazione; con la medesima sentenza, il tribunale irrogava ai primi due imputati le pene accessorie di legge (interdizione dai pubblici uffici per anni 5; quanto alle pp.aa. previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12, lett. a), b) e c), ne indicava la durata in 1 anno; assolveva, infine, il M.F. dai reati sub a) e sub b) con la formula perchè il fatto non costituisce reato. ...
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