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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere -
Dott. CERRONI Claudio - rel. Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.I., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 05/12/2017 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. Pasquale Lisco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
1. Con ordinanza del 5 dicembre 2017 il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta da F.I., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. I.G.F. Fashion, così riducendo l'ammontare del sequestro preventivo alla minor somma di Euro 466.490,72, con restituzione dell'eccedenza all'avente diritto, indagato per i reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 4 e 11.
2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione di inutilizzabilità, a norma dell'art. 63 cod. proc. pen. e art. 220 disp. att. cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dall'indagato a militari della Guardia di Finanza in attività ispettiva in data 10 novembre 2016, atteso che le stesse concernevano fatti che, senza le dichiarazioni dell'indagato, non avrebbero nemmeno potuto assurgere a dignità di fumus del reato. Mentre in ogni caso le dichiarazioni comunque rese riguardavano la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte anche dell'importo di Euro 152.332,72, già oggetto di contestazione in altro capo d'imputazione, relativo all'omesso versamento dell'Iva in relazione all'annata 2014. ...
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