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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -
Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni F. - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GIULIO ROMANO;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.
1. - Con sentenza del 24 gennaio 2018, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del 15 giugno 2016 del Tribunale di Milano, che aveva condannato l'imputato, per il reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5 perchè, in qualità di legale rappresentante della Work Paching s.c.r.l., al fine di evadere l'IVA, aveva omesso di presentare, pur essendone obbligato, la dichiarazione annuale relativa a tale imposta per gli anni 2008 e 2009. Il Tribunale aveva invece assolto l'imputato per l'omessa dichiarazione IRES, concernente le stesse annualità. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento all'annualità IVA 2008 ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata, rideterminando la pena per il reato residuo.
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si prospettano vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale, sul rilievo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado nel punto in cui, pur avendo assolto l'imputato per il reato concernente l'omessa dichiarazione IRES per la sussistenza di costi fattuali di cui non sarebbe stato possibile affermare con certezza l'inesistenza, aveva contraddittoriamente condannato lo stesso per l'omessa dichiarazione ai fini IVA, pur avendo la difesa addotto la sussistenza dei medesimi costi valutati positivamente per l'esclusione dei reato concernete l'imposta sui redditi delle società. ...
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