Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo - Presidente -
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere -
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.K., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 01/02/2016 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputata l'avv. Cristiano Bonanni, in sostituzione dell'avv. Enrico Marzaduri, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
1. Con sentenza del 1.2.2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 19.3.2014 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca - che aveva dichiarato D.K. responsabile dei reati di cui all'art. 81 cpv c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter (capi 3 e 4) e art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 (capo 5) e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione-assolveva l'imputata dal reato di cui al capo 3) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dal reato di cui al capo 4) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo 5) in mesi quattro di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.K., per il tramite del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condotta integrante il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter