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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio - Presidente -
Dott. MANZON Enrico - Consigliere -
Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere -
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere -
Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.P., nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 18/06/2015 del Tribunale del riesame di Latina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
1.Con ordinanza in data 18 giugno 2015 il Tribunale del riesame di Latina confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 11 maggio 2015 dal Gip del Tribunale stesso nei confronti di P. P. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5.
Osservava il Tribunale che dovevano considerarsi sussistenti sia il fumus criminis che il periculum in mora.
2. Contro il provvedimento reiettivo, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione il P. deducendo un unico articolato motivo.
2.1 Si duole anzitutto il ricorrente di violazione di legge per la carenza della motivazione in ordine al fumus commissi delicti, con particolare alla soglia di punibilità prevista per il reato ascrittogli.
2.2 Lamenta poi la mancanza di motivazione in ordine al valore dei beni sottoposti a sequestro in rapporto al quantum confiscabile ex lege ed ai relativi principi di proporzionalità/adeguatezza.
2.3 In terzo luogo denuncia carenza motivazionale e probatoria in ordine alla riferibilità dei beni in sequestro ad esso ricorrente.
3. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, ravvisando la piena legittimità del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, per le ragioni che seguono. ...
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